Nella bozza in circolazione, dallo scorso 23 novembre, del Disegno di legge di bilancio 2023, per la prima volta nel nostro ordinamento anche i principi per la regolarizzazione delle monete virtuali e gli adempimenti previsti a tal fine.
Il legislatore ha voluto, infatti, colmare il vuoto legislativo che ha finora interessato le criptovalute, delineando una disciplina organica che si occupasse:
Gli articoli del testo della prossima Manovra finanziaria dedicati alla materia sono quelli del Capo II, concernente le disposizioni in materia di entrate, dal 30 al 36.
Per il legislatore tributario le criptovalute sono da considerare come attività finanziarie e, pertanto, la relativa definizione è da inserire nella parte del Tuir dedicata ai redditi diversi e al capital gain.
Di conseguenza, nell’articolo 67 del Tuir, dopo la lettera c-quinquies) viene aggiunta una nuova fattispecie imponibile, nella quale vengono fatte rientrare le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, permuta, rimborso o detenzione delle cripto-attività, superiori a 2mila euro in ciascun periodo di imposta.
NOTA BENE: E’, così, stabilita espressamente la rilevanza impositiva dei redditi derivanti dalle cripto-attività, a cui si applica una tassazione del 26%.
All’articolo 68 del Tuir viene, poi, inserito il comma 10, per la definizione delle plusvalenze da criptovalute.
In particolare, le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
Tali plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2023, le cripto attività dovranno essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, a solo scopo di monitoraggio fiscale.
Una volta definita l’esistenza delle plusvalenze da criptovalute, il legislatore ha previsto anche le modalità della loro tassazione.
Si dovranno, dunque, calcolare le imposte sulle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro 2.000 nel periodo d'imposta.
Le plusvalenze nette superiori a 2000 euro saranno, dunque, tassate come quelle da reddito finanziario.
Quelle al di sotto dei 2000 euro per anno di imposta sono considerate esentasse.
ATTENZIONE: È prevista un’aliquota del 14% sulle plusvalenze da criptovalute eccedenti il limite sopra indicato.
Per la rideterminazione del valore delle criptovalute, infatti, è stabilito che per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
ATTENZIONE: L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2023.
L’imposta può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
E’ evidente come la nuova Legge di bilancio – per quanto l’impianto possa subire ancora delle modifiche durante l’iter parlamentare – abbia voluto individuare uno specifico regime tributario dei guadagni da criptovalute, con effetti ex nunc, cioè con tassazione dei proventi percepiti dal 2023.
Tuttavia, tra le norme delineate sulla materia è stata inserita anche quella all’articolo 33 che prevede una specifica procedura di regolarizzazione per i soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.
La sanatoria prevede una imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del valore a titolo di sanzioni e interessi.
NOTA BENE: E' necessario dimostrare la provenienza lecita delle cripto attività.
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