Vista l’impossibilità di esporre il credito maturato nel periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019-31 dicembre 2020 nella sezione I del quadro RU e nella sezione IV (riservata al credito per le attività di R&S di cui alla L. 160/2019), si chiedono istruzioni per l’utilizzo del credito in parola.
Si fa presente che per il periodo d'imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020 si rende necessario inserire nel modello "Redditi SC2021” il credito d’imposta R&S maturato ai sensi della legge n. 190/2014.
Però è sorto un impedimento in corso di compilazione del modello: infatti, il quadro RU, sezione IV, contempla esclusivamente il credito d'imposta disciplinato dalla legge n. 160/2019 mentre se si inserisce il codice B9 nel campo RU5, il programma di controllo genera un errore e non è più possibile effettuare la trasmissione della dichiarazione. Inoltre, non vi sono altri modi per indicare i dati relativi ai costi di R&S sostenuti.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo è stato istituito dalla L. n. 190/2014 per tutte le imprese che effettuano investimenti in tali attività; la misura è stato oggetto di più proroghe fino ad arrivare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (L. 160/2019).
Per evitare abusi, il contribuente è tenuto ad allegare al bilancio la certificazione di un professionista incaricato della revisione legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse. Inoltre, il credito va inserito nella dichiarazione dei redditi.
A tal fine va utilizzato il modello SC/2021 relativo al periodo d'imposta 2020 anche per periodi d'imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso al 31 dicembre 2020. Però il codice credito "B9", da inserire nella sezione I del quadro RU, è riferito alle spese residue del credito di cui alla L. n. 190/2014, assumendo che il credito sia stato già indicato nelle dichiarazioni annuali dei periodi d'imposta precedenti. Invece, nella sezione IV va inserito il solo credito per le attività di R&S di cui alla legge n. 160/2019.
Dunque come procedere se il credito di cui alla L. n. 190/2014 è stato maturato nel periodo d'imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020?
Nella risposta n. 30 del 17 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ricorre ad un’eccezione (già effettuata nella risoluzione n. 54/2017, anche se riferita all'esercizio di un'opzione), consentendo di non compilare i quadri della dichiarazione ma di conservare la documentazione a riprova del diritto maturato, da esibire a richiesta ai verificatori, e di tenere un comportamento coerente con la scelta effettuata.
In conclusione, il contribuente può non indicare il credito R&S nel modello SC/2021 ed utilizzare ugualmente il bonus in compensazione, avendo l’accortezza di conservare la documentazione contabile certificata dal revisore da esibire in caso di controllo.
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