Dopo i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo (circolare 5/E/2016), Confindustria - Area politiche fiscali ha emanato una nuova circolare sull'argomento, al fine di integrare il discorso e, allo stesso tempo, richiedere ulteriori specificazioni all'Amministrazione finanziaria su questioni ancora dubbie come, per esempio, l’individuazione di alcuni costi ammissibili e gli effetti dei conferimenti di azienda.
Nella nuova circolare del 28 settembre 2016 in tema di credito d'imposta R&S, Confindustria analizza i costi relativi al personale altamente qualificato, inerenti sia ai dipendenti che ai collaboratori, e ricorda che l’agevolazione è commisurata al costo azienda, ossia a tutti quegli oneri che l’impresa deve sostenere per l’impiego di personale, che vanno dalla retribuzione lorda ai contributi obbligatori (come gli oneri previdenziali e gli altri contributi assistenziali obbligatori per legge, aggiungendo anche i contributi Inail).
Secondo Confindustria nel costo azienda deve rientrare anche il Tfr e le altre eventuali indennità contrattuali previste dalla legge, che sono da corrispondere alla cessazione dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, fermo restando il criterio della competenza fiscale.
Nella circolare vengono analizzate anche le spese previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dm 27 maggio 2015, ossia le spese per “competenze tecniche” e quelle per le “privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne”.
Relativamente alle spese per “competenze tecniche” si fanno rientrare in tale fattispecie anche “i costi sostenuti per il personale non altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca eleggibili”, che così beneficiano dell’agevolazione nella misura ridotta del 25% rispetto a quella del 50% prevista per i costi concernenti il personale altamente qualificato.
Confindustria puntualizza che il contenuto di tale fattispecie non dovrebbe esaurirsi solo con l'inserimento della voce relativa al personale non altamente qualificato, ma in essa dovrebbero trovare posto anche le spese di natura diversa, come quelle sostenute per l’acquisizione di conoscenze e informazioni tecniche in forma di beni immateriali, che sono da considerare diverse dalle privative industriali di cui alla lettera d) del suddetto articolo 4.
A tal proposito – secondo Confindustria - si rende auspicabile un preciso chiarimento da parte degli organi competenti per stabilire se nella voce spese per “competenze tecniche” possano essere fatti rientrare anche i costi sostenuti dall’impresa per l’acquisizione, tramite i cosiddetti contratti di know-how o licenze di know-how, di conoscenze tecniche riservate, da utilizzare sempre nelle attività di R&S agevolabili, o delle spese sostenute per l’acquisto di risultati di ricerche condotte autonomamente da terzi soggetti.
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