L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024, ha riattivato i codici tributo in precedenza sospesi per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi agli investimenti del Piano Transizione 4.0.
La vicenda è stata, in principio, regolata dalla precedente risoluzione agenziale n. 19 del 12 aprile 2024, che nelle more del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che doveva definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni al Gestore dei servizi energetici (GSE), ha sospeso temporaneamente l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
La sospensione si è resa necessaria a seguito dell’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione al GSE previsti dall’articolo 6 del Decreto Agevolazioni - o come anche ribattezzato recentemente “Superbonus” per la vicenda legata alla detrazione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 in 10 rate annuali - che appunto rinviavano ad un apposito decreto ministeriale il compito di definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle suddette comunicazioni.
Vediamo di seguito le novità in materia di cediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”, di cui all’articolo 6 del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 e del successivo decreto direttoriale del MIMIT del 24 aprile 2024, che dispone la ripresa delle compensazioni tramite F24 per gli investimenti effettuati nel 2023 e nel 2024 e approva due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta relativi al Piano Transizione 4.0.
L'articolo 6 del Decreto-Legge n. 39 del 29 marzo 2024 stabilisce particolari obblighi di comunicazione riguardanti i crediti d'imposta per investimenti nell'ambito della "Transizione 4.0".
Nello specifico, introduce misure urgenti per il monitoraggio degli incentivi Transizione 4.0 con la finalità di garantire "adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse" ai crediti d’imposta.
L’ambito di applicazione si riferisce ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsti dall'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ai crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Sono incluse anche le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, secondo i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies della stessa Legge n. 160 del 2019.
La norma prevede specifici obblighi di comunicazione preventiva e/o di completamento, sancendo che le imprese devono comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indicando la presunta ripartizione negli anni e la relativa fruizione.
NOTA BENE: Questa comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.
La comunicazione telematica deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il modello adottato con il decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Questo modello doveva essere modificato, con un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, per adeguarsi ai nuovi requisiti in termini di contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti d'imposta maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità previste dal decreto direttoriale menzionato.
Queste disposizioni sono intese a garantire una corretta e trasparente fruizione dei crediti d'imposta da parte delle imprese, supportando così gli investimenti nell'ambito della "Transizione 4.0".
ATTENZIONE: Con la risoluzione n. 19/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso temporaneamente la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta relativi al Piano Transizione 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy che doveva definire le modalità per inviare tutta la serie di comunicazioni di cui all’articolo 6 del Decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024.
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha provveduto, con il decreto direttoriale del 24 aprile 2024, ad approvare il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione che le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta 4.0, come previsto dai commi 1057-bis, 1058, 1058-bis e 1058-ter dell’articolo 1 della legge 178/2020, nonché dei crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, design e ideazione estetica maturati dal 2024, devono trasmettere ai fini della compensazione.
Si tratta di due modelli di comunicazione, disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024, che si riferiscono a:
L’adempimento riguarda la comunicazione preventiva e consuntiva degli investimenti 4.0 che si intendono effettuare a partire dal 29 marzo 2024. Inoltre, è prevista anche la comunicazione ex post per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024. In tal caso, sembra possa risultare opportuno ed efficace inviare un’unica comunicazione relativa all’ammontare complessivo degli investimenti effettuati anteriormente al 30 marzo 2024.
Il modello, firmato digitalmente, deve essere inviato all'indirizzo PEC transizione4@pec.gse.it.
La procedura di trasmissione dei due modelli di comunicazione dei crediti 4.0 e ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica approvati con il citato decreto direttoriale Mimit (Allegato 1 e 2) si articola nei seguenti step:
- nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita Iva dell’impresa”;
- nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
Con la risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha riattivato i codici tributo per fruire della compensazione dei crediti derivanti dagli investimenti rientranti nel monitoraggio previsto dal Dl n. 39/2024 da parte delle imprese che hanno presentato il modello al GSE e che hanno già effettuato l’interconnessione.
Codici che erano stati sospesi dal 12 aprile per effetto della risoluzione n. 19/2024.
Il nuovo documento agenziale specifica come deve essere indicato l’anno di riferimento.
Pertanto, secondo l’Agenzia, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940.
Come “anno di riferimento”, invece, di indicare quello di interconnessione, deve essere evidenziato l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
ATTENZIONE: Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Nel frattempo, il Gse ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dei modelli.
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