C'è tempo fino al 31 marzo 2024 per la presentazione delle domande di attribuzione dei crediti di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e di negoziazione assistita che si sono conclusi nel 2023.
Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 5 del Decreto interministeriale del 1° agosto 2023, infatti, la domanda di attribuzione dei predetti crediti deve essere presentata online, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
Laddove la domanda sia presentata per conto di un organismo di mediazione o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile o del legale rappresentante dei medesimi.
Va presentata una domanda annuale cumulativa nel caso in cui uno stesso soggetto intenda vedersi riconoscere più crediti di imposta: nelle predette ipotesi, occorre l'indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che intende far valere.
Da segnalare, in proposito, che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha realizzato un'utile scheda infografica che riassume i passaggi da seguire per richiedere il credito di imposta spettante nei procedimenti di mediazione.
E' stata inoltre aggiornata, sul sito del ministero della Giustizia, la scheda informativa "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione - Domanda" messa a disposizione degli utenti.
Viene ivi rammentato che le modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta sono attualmente disciplinate dal menzionato decreto interministeriale del 1° agosto 2023 “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, attuativo di quanto disposto, in materia, a seguito della Riforma Cartabia.
Nella scheda, altresì, è precisato che l’art. 20 del D. Lgs. n. 28/2010 è stato modificato nel senso di prevedere che alle parti della procedura di mediazione spetti:
Rispetto a tali crediti di imposta, viene altresì rammentato che essi sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24mila euro per le persone giuridiche; i medesimi crediti di imposta, in caso di insuccesso della mediazione, sono ridotti della metà.
Sempre con riguardo alle procedure di mediazione, sono riconosciuti:
A seguire, viene ricordato come l'art. 21 - bis del Decreto Legge n. 83/2015 riconosce:
La piattaforma on line potrà essere utilizzata anche dagli avvocati per chiedere il pagamento dell'onorario di spettanza in caso di ammissione della parte assistita al gratuito patrocinio .
Il legale, mediante l’apposita piattaforma on line, può presentare:
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