Cpga senza elezioni suppletive

Pubblicato il 01 febbraio 2018

La Corte costituzionale si è pronunciata in tema di cessazione anticipata del mandato di uno o più componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sancendo l’incostituzionalità del sistema delle elezioni suppletive.

Nel dettaglio, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2006 nella parte in cui, a modifica dell’articolo 9, terzo comma, della Legge n. 186/1982, ha previsto che in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall’incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi, e nella parte in cui ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 7 della Legge n. 186 medesima.

Secondo la Consulta - sentenza n. 10 del 30 gennaio 2018 - l’innovazione censurata, differenzierebbe la magistratura amministrativa dalle altre, determinando una frattura di sistema nel quadro normativo di riferimento “in precedenza connotato da una complessiva uniformità avuto riguardo al tema della surroga del componente decaduto anzitempo”.

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