Le spese sostenute per l'esecuzione dei test sierologici ai dipendenti non rientrano tra quelle ammissibili al credito d’imposta sanificazione, di cui all’articolo 125 del Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020).
La citata norma riconosce un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. La misura del beneficio è pari al 60% di quanto speso nel 2020 per le suddette attività.
Sono ammissibili alla citata agevolazione fiscale, le spese per:
la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa;
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Lo scopo della norma è quella di favorire l'adozione, da parte delle imprese, di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
L’istante che è una impresa edile, che ha sottoposto i propri dipendenti ai test sierologici per verificare la presenza del virus, ritiene che gli importi utilizzati per effettuare tale screening rientrino tra quelli di cui all’articolo 125 del Dl n. 34/2020, essendo:
tali spese equiparabile a quelle sostenute per acquistare dispositivi di protezione e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
la finalità dell’azione intrapresa quella di contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Nella risposta n. 510/E del 2 novembre 2020, invece, l’Agenzia non concorda con la società istante, ritenendo che l’elenco delle spese ammissibili di cui al comma 2 dell’articolo 125, anche se non esaustivo, deve comunque rappresentare una parametro di riferimento, per cui le spese agevolabili sono tutte quelle spese sostenute che siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1, ossia:
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Alla luce di quanto sopra – conclude l’Agenzia delle Entrate - le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrano nell'ambito applicativo del tax credit sanificazione.
Solo di pochi giorni prima un altro chiarimento reso dall’Amministrazione finanziaria sempre in materia di strumenti utilizzabili per il contrasto del Coronavirus.
Questa volta la norma esaminata è quella dell’articolo 124 del Dl n. 34/2020, che ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alla cessioni di determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le cessioni dei beni indicati sono esenti da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1°gennaio 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.
A seguito di tale norma è stata aggiunto il comma 1-ter alla Tabella A, Parte II-bis allegata al Dpr n. 633/1972, che elenca dettagliatamente i beni in esenzione dall’Imposta.
Inoltre, relativamente ai guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, l'Agenzia delle dogane ha classificato questi beni alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900.
Con riferimento agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (nello specifico, guanti in lattice, in vinile e in nitrile), si evidenzia come questi debbano essere indossati dagli operatori sanitari nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19.
Pertanto, secondo quanto chiarito nella risposta n. 507/E/2020, il trattamento IVA agevolato introdotto dall'articolo 124 non va applicato a tutti i beni rientranti nelle suddette voci doganali, ma solamente a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico.
Così, alle cessioni dei guanti che sono considerati DPI o dispositivo medico si applica il regime di esenzione IVA qualora effettuate fino al 31 dicembre 2020, e l'aliquota IVA nella misura ridotta del 5%, qualora effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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