Terminata la fase di due process, l’Oic ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.
Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto Legge Liquidità e si applica sia alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del Codice civile, sia alle società che sono tenute a redigere il bilancio consolidato. Esso entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.
L’articolo 7 del Dl n. 23/2020, al comma 1, prevede che “Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.
A ciò si aggiunge, al comma 2, che le suddette disposizioni “si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.
Appare evidente nella volontà del legislatore, come la continuità aziendale rappresenti una delle caratteristiche generali alla base della redazione del bilancio d’esercizio, oltre che uno dei principi da valutare nell’ambito del monitoraggio continuo applicando il Codice della Crisi d’impresa.
Ma se, da una parte, lo spostamento a settembre 2021 dell’applicazione della procedura di allerta (introdotta dalla riforma sulla Crisi d’impresa) consente di spostarne la valutazione in un futuro in cui si spera sia superata l’emergenza sanitaria da Covid-19, non è possibile, dall’altra parte, non considerare nell’immediato proprio le conseguenze legate all’emergenza sanitaria da Coronavirus e gli impatti che esse potrebbero avere sulla redazione dei bilanci.
Per tali ragioni, la norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del Codice civile se sussistono determinate condizioni.
Tale deroga si applica ai bilanci d’esercizio:
chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).
Con riferimento al bilancio dell’esercizio 2019, la deroga introdotta si basa sulla valutazione delle condizioni di continuità aziendale alla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, con riferimento ai bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019), e non ancora approvati a tale data, la Fondazione Oic precisa che la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11. Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11.
Il riferimento è a tutti i fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale, specificando che, per non creare situazioni di incertezza, non si deve far riferimento solo ai fatti successivi al 23 febbraio 2020.
Se la società decide di avvalersi della facoltà di deroga, il bilancio dovrà essere redatto applicando tutti i criteri di classificazione e quelli di valutazione previsti in caso di accertata continuità aziendale in vigore, ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.
La società che si avvale della deroga prevista dalla norma deve dare indicazione della scelta fatta nella Nota integrativa, ferme restando tutte le altre indicazioni che nella stesse sede devono essere fornite, comprese quelle relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.
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