Coronavirus. Udienze civili e penali da remoto: collegamenti utilizzabili

Pubblicato il 11 marzo 2020

Pubblicato il provvedimento che indica quali collegamenti possono essere utilizzati per lo svolgimento da remoto delle udienze civili e penali.

Lo ha emanato ieri, 10 marzo 2020, il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 2, commi secondo, lett. f), settimo e ottavo del DL n. 11/2020 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria).

Udienze civili telematiche tramite Skype e Teams

Per quel che riguarda le udienze civili da remoto, nelle ipotesi previste dall’articolo 2, comma secondo, lettera f) del Decreto – udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti – si prevede che possano utilizzarsi i collegamenti organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi:

I collegamenti - viene precisato - effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali, "utilizzano infrastrutture dell’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al ministero della Giustizia".

Udienze penali con detenuti o sottoposti a custodia cautelare: videoconferenza

Rispetto allo svolgimento dei processi penali, si dispone che le udienze di cui al settimo comma dell’art. 2 del Decreto Legge – udienze che prevedono la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare - si svolgano, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili (Skype For Business e Teams) “laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità”.

Il provvedimento del DGSIA, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del ministero della Giustizia, è stato trasmesso a tutti gli Uffici giudiziari.

Alla luce di queste nuove misure, il CNF ha provveduto ad aggiornare la Scheda di analisi del Decreto legge n. 11/2020 elaborata nei giorni scorsi ed inoltrata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati e delle Unioni regionali forensi.

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