L’Agenzia delle Entrate offre indicazioni, con risposta n. 173 del 15 marzo 2021, sul trattamento fiscale da attribuire ai contributi riconosciuti ai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con un ente pubblico economico, a compensazione della riduzione di attività dovuta ai provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia Covid-19.
Il Fisco affronta il caso facendo ricorso all'articolo 10-bis (“Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19”), introdotto dalla legge n. 176/2020 di conversione del Dl Ristori (n. 137/2020), applicabile dal 20 dicembre 2020.
La norma dispone che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Irap:
- da chiunque distribuiti,
- diretti a esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.
Dunque, anche i contributi in esame non sono da considerare imponibili.
L’Agenzia delle Entrate spiega che se su tali aiuti sia stata applicata la ritenuta a titolo di acconto, nasce il diritto al recupero in capo ai sostituiti. La restituzione compete direttamente al sostituto d’imposta che
Per quanto riguarda gli obblighi certificativi, di cui all'articolo 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998, si specifica cha va compilata la Sezione Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi della Certificazione Unica 2021 indicando:
Inoltre, le ritenute non vanno indicate al punto 9, in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rimborso da parte del sostituto.
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