È giunto il “lascia passare” da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al contratto di espansione, recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2021. Si ricorda, infatti, che la L. n. 178/2020 ha esteso la predetta misura anche alle aziende sopra i 250 dipendenti. Il contratto di espansione si attiva con un accordo da siglare in sede governativa, che può prevedere l’uscita dal lavoro per i lavoratori a 5 anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici.
Si tratta di una delle misure principali per gestire gli esuberi nelle grandi aziende e garantire il ricambio generazionale. Esso è finanziato con 117,2 milioni di euro per il 2021 e 132,6 milioni di euro per il 2022. Conti alla mano, il beneficio è concesso solo per 6.000 lavoratori.
In vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “D.L. Sostegni”, il MLPS, fornendo delle 'Slide', ha chiarito che il blocco dei licenziamenti economici, sia individuali che collettivi, è generalizzato fino al 30 giugno 2021.
Da tale data in poi, e fino al 31 ottobre 2021, il blocco è in vigore soltanto per i datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione “agricola”.
Ciò significa che per le piccole imprese, essenzialmente del terziario, la nuova proroga del divieto di licenziamento viaggia a pari passo con la contestuale proroga di 28 settimane degli ammortizzatori emergenziali. Questo a prescindere dal fatto che la cassa Covid venga utilizzata o meno.
Quindi, soltanto dal 1° novembre 2021 queste aziende potranno avviare le procedure di licenziamento economico. Chiaramente, laddove l’impresa abbia ancora settimane di cassa Covid-19 da usare fino al 31 dicembre, non potrà licenziare quei lavoratori per i quali utilizza l’ammortizzatore emergenziale gratuito.
Proroga differenziata della cassa covid-19 contenuta all’art. 8 del “D.L. Sostegni”. Infatti:
Tutte le aziende, inoltre, potranno decidere se adottare il pagamento diretto o l’anticipo con il conguaglio.
Il “D.L. Sostegni” conferma, altresì, il doppio canale di gestione della cassa integrazione:
Nessuna novità sul fronte dei termini di presentazione delle domande, che anche per questo pacchetto di settimane rimane il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione. Pertanto per il mese di aprile le domande potranno essere presentate entro fine maggio.
Scatta, invece, l’obbligo di comunicare i dati con il nuovo adempimento “Uniemens-Cig” per le domande della nuova cassa integrazione al fine di fornire i dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta della prestazione da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse.
Infine, si fa presente che - dal 25 marzo al 31 marzo 2021 – circa 6 milioni di lavoratori rimangono senza più cassa integrazione Covid-19. Scade, infatti, il periodo teorico di 12 settimane della Cig Covid-19 che, dal 1° gennaio, è stato introdotto dalla legge Bilancio 2021.
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