Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi in Gazzetta

Pubblicato il 02 maggio 2024

Con il decreto legislativo n. 13/2024, uno di quelli attuativi della riforma fiscale (L. n. 111/2023), è stata rivista la procedura di accertamento con adesione.

Ciò è connesso strettamente con un altro atto della delega fiscale, il decreto legislativo n. 219/2023 che ha introdotto l’articolo 6-bis della L. 212/2000, rendendo obbligatorio il contraddittorio preventivo tra le parti, a pena di annullabilità, quando gli atti sono autonomamente impugnabili davanti alla magistratura tributaria.

Tale istituto richiede che, prima che venga emanato l’atto impositivo, il Fisco renda noto al contribuente uno schema di provvedimento; in merito a tale schema è possibile presentare nei successivi 60 giorni le deduzioni difensive.

Un passo importante di tale parte della riforma era individuare, soprattutto per l’accertamento con adesione, gli atti che, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 2, della L. 212/2000, sono esclusi dal contraddittorio preventivo.

Infatti la procedura di accertamento prende una strada diversa a seconda del fatto che si tratti di atti soggetti o meno al contraddittorio preventivo.

Atti esclusi dal contradditorio preventivo

Con il decreto, composto da 4 articoli, del 24 aprile 2024 a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprle 2024, sono state approvate le norme che regolano gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo.

Vengono, quindi, definiti gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, gli atti di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale delle dichiarazioni che non devono essere preceduti dal contraddittorio preventivo – in totale sono 14 le categorie.

Rimangono ferme le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati 

In primo luogo il decreto afferma che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria legato a violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Gli atti non soggetti all’obbligo di contraddittorio preventivo sono:

a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;

b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;

c) gli atti di intimazione autonomi di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione.

A ciò vanno aggiunti gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di alcuni tributi come:

L'elenco completo è specificato nell'articolo 2 del decreto 24 aprile 2024.

Atti di pronta liquidazione

Si  considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione.

Tra gli atti di pronta liquidazione ci sono:

a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per la completezza degli atti riferirsi all'articolo 3 del decreto 24 aprile 2024.

Atti di controllo formale delle dichiarazioni

Rientra nel controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

Pertanto, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio  le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36-ter del DPR n. 600/1973.

Dal 30 aprile 2024 adesione ai Pvc

Il decreto n. 13/2024 ha rimesso in strada la facoltà di aderire ai processi verbali di constatazione (Pvc) dal 30 aprile 2024.

Vediamo come si articola la nuova adesione al Pvc.

Il contribuente può aderire:

Adesione incondizionata: se l’adesione è incondizionata riguarda tutto il contenuto del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.

Invece, se l’adesione è condizionata, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, dandone immediata comunicazione allo stesso e all’Agenzia delle Entrate. I 60 giorni per la notifica dell’atto di adesione decorrono dal momento dell’informazione alle Entrate.

Non sono state modificate le misure delle sanzioni, pari a un sesto dei minimi edittali.

Il versamento può avvenire anche a mezzo rate:

L’importo della prima rata va pagato entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di adesione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.

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