Come già chiarito dall’INPS, con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 e con i successivi messaggi n. 1430 del 5 aprile 2019 e n. 1777 dell’8 maggio 2019, a decorrere dal 1° aprile 2019, il modello “ANF/DIP” (SR16) non può più essere presentato in maniera cartacea al datore di lavoro. Da tale data, infatti, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica. Ai fini dell’erogazione dell’importo in busta paga, il datore di lavoro deve consultare una specifica utility presente nel “Cassetto previdenziale aziendale”.
Pertanto, per rendere sempre più efficace e agevole la presentazione e la gestione delle domande, nonché la compilazione dei flussi Uniemens, con il messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019, l’INPS ha apportato alcune modifiche alla nuova utility “Consultazione Importi ANF”.
La nuova versione dell’utility “Consultazione Importi ANF” prevede le seguenti implementazioni:
Infine, precisa l’intervento di prassi, le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono immutate fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di settembre 2019. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.
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