È possibile applicare il regime forfetario per i consulenti finanziari che svolgono per una società attività di lavoro autonomo, in forza di un contratto “misto”. Il regime fiscale agevolato, però, è applicabile esclusivamente se il consulente finanziario non abbia avuto un preesistente rapporto di lavoro dipendente con la stessa società, e laddove l’instaurazione del rapporto di lavoro autonomo intervenga prima delle modifiche apportate alla disciplina del regime forfetario dalla L. n. 145/2018 e dal D.L. n. 135/2018.
Pertanto, il caso in concreto non rientra tra le cause ostative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) e, in particolare, dalla nuova lett. d-bis), co. 57, della L. n. 190/2014. Il parere è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 484 del 13 novembre 2019, in risposta a una società che intende avvalersi della figura professionale del consulente finanziario attivando - in capo alla stessa persona - un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo, previa sua iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari.
Il contratto “misto" è un particolare istituto in cui il rapporto di lavoro subordinato e autonomo coesistono sulla base di un accordo sindacale. Entrambi i rapporti di lavoro devono essere attivati contestualmente, nella forma e con le modalità stabilite dal predetto accordo, senza che vi sia autonoma disponibilità del lavoratore e/o dell'azienda di modulazione dei due rapporti di lavoro o del passaggio da un rapporto all'altro.
L’art. 1, co. da 54 a 89 della L. n. 190/2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato (cd. “regime forfetario”) in favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario.
Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all'applicazione del regime forfetario e, in particolare, quella di cui alla lett. d-bis), co. 57, art. 1 della L. n. 190/2014. La richiamata lettera prevede che non possono avvalersi del regime forfetario:
Sul punto, la norma intende evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione in commento.
L’Agenzia delle Entrate, esaminate le condizioni esposte nell’interpello, ritiene che i consulenti finanziari a contratto “misto” possano applicare il regime speciale. Il parere positivo, in particolare, tiene conto innanzitutto della tipologia contrattuale che è stata istituita da un accordo sindacale sottoscritto anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo della norma su citata. Inoltre, come precisato in premessa, è necessario che non sussista tra le parti un preesistente rapporto di lavoro dipendente.
Infine, il documento di prassi pone un’ulteriore condizione all’applicazione del regime forfetario, ossia che il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) non subisca modifiche sostanziali facendo traslare una quota dei redditi percepiti come lavoratore dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo.
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