Il Consiglio di stato, con sentenza n. 1931 dell’8 marzo 2021, ha giudicato legittime le Linee guida per l’effettuazione di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, adottate dall’AGID - Agenzia per l’Italia digitale, nella parte in cui prevedono l’adesione al sistema “PagoPA” anche per gli Enti e le Casse previdenziali privatizzate.
Il Collegio amministrativo ha accolto il ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per la riforma della sentenza del Tar per il Lazio n. 3025/2020 con la quale era stato invece ritenuto che non potesse riconoscersi alcuna estensione automatica dell’obbligo di adesione al sistema “PagoPA” alle Casse previdenziali privatizzate.
E’ stata respinta, così, l’impugnazione che avevano avanzato, in primo grado, Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Inarcassa (EPPI), Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti (Cnpadc), Ente Nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, Fondazione Enasarco, Ente Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), Ente Nazionale di previdenza e assistenza veterinari (Enpav), Fondazione Enpaia, Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura e Cassa Italiana previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, con l’intervento, ad adiuvandum, di ADEPP.
Secondo il CdS, gli Enti e le Casse previdenziali private, anche se non rientrano nella definizione di “Pubblica Amministrazione”, sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico e rientrano, pertanto, nell’art. 2 comma 2, lett. b) del Codice per l’Amministrazione digitale (CAD).
Nella decisione, viene fatto espresso richiamo alla sentenza n. 6014/2012 con cui la VI Sezione del Consiglio era già pervenuta ad analoga conclusione in relazione alla natura degli Enti previdenziali e assistenziali privati, ritenendo legittimo che le Casse medesime, quali enti di natura pubblicistica, fossero incluse nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche nel conto economico consolidato dello Stato.
Gli Enti in esame, in definitiva, conservano, nonostante la privatizzazione avvenuta sotto il profilo organizzativo, una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, per cui l’obbligatoria utilizzazione della piattaforma di pagamento PagoPA non apparirebbe “eccentrica” rispetto a tale loro funzione.
Nel caso specifico delle Linee Guida, il Consiglio di Stato ha sottolineato come l’Agenzia per l’Italia Digitale abbia operato nell’ambito della competenza riconosciutale dall’art. 5, D.lgs. n. 82/2005.
Le predette Linee guida, pertanto, hanno dato attuazione al dato normativo della fonte primaria secondo il munus rimesso all’Agenzia, ossia quello di emanare prescrizioni di tipo tecnico nei confronti dei soggetti che sono ex lege tenuti ad aderire al sistema PagoPA.
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