È stata pubblicata nella tarda serata del 27 ottobre 2022 l'attesa circolare dell'INPS sulle novità in materia di congedo introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022.
La circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 è un vademecum corposo e articolato, ricco di esempi e tabelle riassuntive delle modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.
L'Istituto ricorda preliminarmente che:
Di seguito una sintesi delle istruzioni fornite a datori di lavoro e lavoratori. L'INPS ha annunciato la pubblicazione di altri messaggi contenenti le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive.
Viene riconosciuto stabilmente il diritto dei padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, di fruire di 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto.
Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.
I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
Rientrano nella categoria dei beneficiari, con le specificità della relativa disciplina, anche i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato.
Il congedo di paternità obbligatorio spetta anche ai genitori adottivi o affidatari. In particolare:
Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile anche nel caso di morte perinatale di minore, anche se adottato o affidato.
NOTA BENE: La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non a ore.
Il congedo di paternità obbligatorio:
Il periodo di congedo di paternità obbligatorio è indennizzato al 100% della retribuzione media globale giornaliera, salvo le particolarità previste per alcune tipologie di lavoro (lavoratori domestici, lavoratori part-time, lavoratori intermittenti, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratori agricoli a tempo determinato).
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l’Istituto, salvo l'ipotesi di erogazione diretta dell'INPS. Nel primo caso, la comunicazione dei giorni in cui si intende fruire del congedo di paternità obbligatorio deve essere fatta dal lavoratore al proprio datore di lavoro in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze e con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.
ATTENZIONE: In caso di erogazione diretta dell'INPS, va invece presentata domanda telematica all’Istituto non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Se la fruizione del congedo è nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.
La riforma eleva da 6 mesi a 9 mesi totali il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti e dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni l’arco temporale in cui è possibile fruire dello stesso.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Infine, ai genitori è riconosciuto il diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi.
L'indennità è calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera pari a quella del congedo di maternità, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori (articolo 32 del T.U.).
Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale (in luogo dei 10 mesi precedenti), di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti 2 mesi non indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001.
Sussiste lo status di “genitore solo” in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore nonché in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.
Anche per i lavoratori e le lavoratrici iscritti/iscritte alla Gestione separata è stato allungato il periodo di fruizione del congedo parentale, da 3 anni fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo.
A ciascun genitore è, inoltre, riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.
Il congedo parentale fruito entro I 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore è indennizzato solo se risulta effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.
NOVITA': Viene riconosciuto, dal 13 agosto 2022, il diritto al congedo parentale anche per i padri lavoratori autonomi. A ciascuno dei genitori spetta il diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruire entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore. Per la madre, la fruizione del congedo parentale decorre dalla fine del periodo indennizzabile di maternità mentre per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. L’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.
Per la domanda di congedo parentale che può essere fruito, occorre presentare domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Un'altra importante novità della riforma è rappresentata dall'indennizzabilità, dal 13 agosto 2022, anche dei periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, purché sussista la regolarità contributiva del periodo stesso.
ATTENZIONE: Se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL ricade, parzialmente o totalmente, nel periodo indennizzabile di maternità (2mesi prima e 3 mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria (comma 1 dell’articolo 68 del T.U.)
Durante i “periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
L'indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.
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