Lo chiamano “Inverno demografico” o fenomeno delle “culle vuote”. Il progressivo declino demografico che interessa ormai da anni il nostro Paese è un tema di preoccupante attualità.
Dagli Stati generali della natalità, evento quest'anno alla seconda edizione, emerge un quadro piuttosto allarmante che non lascia spazio a dubbi: nel 2021 si è registrato un nuovo record negativo di nascite (solo 399.431).
A confermare i dati anche l'interrogazione parlamentare (la n. 5-07742) presentata alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato e con oggetto lo scarso utilizzo dell'istituto del congedo di paternità obbligatorio da parte degli aventi diritto.
Quali sono i motivi per cui pochi padri fruiscono del congedo obbligatorio? Viene correttamente data informazione sui diritti che spettano ai neogenitori al momento della registrazione della nascita del figlio? Quali iniziative intendono intraprendere il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia?
L'interrogazione ha il pregio di mantenere alta l'attenzione sul tema dell'equilibrata distribuzione e della condivisione dei carichi familiari a cui mirano gli istituti dei congedi parentali, di paternità e di maternità. Strumenti che, se applicati, potrebbero costituire un ottimo volano per il raggiungimento delle pari opportunità nel mondo del lavoro.
Ma cosa prevede oggi la normativa sui congedi padre? Quali sono le novità in arrivo?
Prima di soffermarci sulle norme, è bene partire da un dato, alquanto significativo: tra i lavoratori dipendenti del settore privato, i padri beneficiari del congedo obbligatorio sono passati dai 94.498 del 2016 a circa 135 mila del 2020, poco più della metà dei padri che avrebbero potuto chiederlo.
E tali dati non comprendono solo i congedi obbligatori di cui alla legge n. 92 del 2012, ma anche quelli di paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.
L'INPS, con comunicato stampa dello scorso marzo, ha fornito il quadro dettagliato del numero di padri lavoratori dipendenti del settore privato beneficiari dei congedi obbligatorio e facoltativo di paternità dal 2016 al 2021.
Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo presentano attualmente le seguenti caratteristiche e differenze:
Durata |
Indennità INPS |
A chi spetta |
Quando spetta |
Fruizione |
Congedo obbligatorio |
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10 giorni, anche non continuativi |
Indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione |
Padri lavoratori dipendenti, anche adottivi, affidatari o collocatari |
Per gli eventi parto, adozione o affidamento
E' un diritto autonomo, aggiuntivo a quello della madre e spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità (articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
Spetta anche in caso di morte perinatale del figlio. |
Entro 5 mesi:
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Congedo facoltativo |
||||
1 giorno
|
Indennità a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione
|
Padri lavoratori dipendenti, anche adottivi, affidatari o collocatari
|
Per gli eventi parto, adozione o affidamento.
Spetta solo se la madre lavoratrice non fruisce di un giorno di congedo maternità.
Spetta anche in caso di morte perinatale del figlio. |
Entro 5 mesi
|
Per il 2022 l'INPS ha emanato le prime indicazioni con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022.
La legge Madia (articolo 1, comma 1, lettera h), legge 7 agosto 2015, n. 124) ha previsto la creazione di una piattaforma INPS recante le informazioni sulle prestazioni legislative, contrattuali ed economiche per i neogenitori. Al momento della denuncia della nascita allo sportello dell'anagrafe, presso l'ospedale o il comune di residenza, al neogenitore deve essere consegnato il codice di accesso alla piattaforma INPS per essere informato su tutte le misure fruibili.
Due sono gli interventi normativi di rilievo che cambieranno l'assetto attuale:
la legge Family act (legge 7 aprile 2022, n. 32), che delega il Governo all'adozione di disposizioni in materia di congedi parentali;
lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (378), licenziato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere.
La legge Family act indirizza Il Governo all'emanazione di norme che prevedano, in particolare, per i genitori lavoratori, la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a 14 anni nonchè di un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente.
Lo schema di decreto legislativo per il congedo di paternità obbligatorio apporta le seguenti modifiche sostanziali:
- prevede che il congedo sia fruibile anche nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- eleva la durata del congedo, pari di regola a 10 giorni lavorativi, a 20 giorni lavorativi per l'ipotesi di parto plurimo;
- riduce da 15 a 5 giorni il termine per la comunicazione al datore di lavoro dell'esercizio del diritto;
- introduce una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio del diritto al congedo di paternità da parte del datore di lavoro, i cui i limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 516 euro ed a 2.582 euro;
- estende l'istituto - attualmente previsto per i soli lavoratori dipendenti privati - ai dipendenti pubblici.
Tornando all'interrogazione parlamentare n. 5-07742, i Ministeri evidenziano come il percorso di rafforzamento dell'impianto normativo debba essere ancora implementato, con particolare riferimento all'incremento della misura indennitaria dei congedi parentali, così come del congedo di maternità, all'allungamento del congedo di paternità.
Inoltre, si ritiene necessario che le politiche per il superamento dallo squilibrio delle responsabilità di cura in ambito familiare siano integrate con gli interventi per la promozione dell'occupazione femminile e per la parità di genere in ambito lavorativo.
Il Ministero del lavoro annuncia, infine, il potenziamento dell'attività di comunicazione e di informazione attraverso campagne istituzionali dedicate.
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