Il Consiglio dei Ministri di ieri, 31 marzo 2022, ha dato il primo via libera a due schemi di decreto legislativo di recepimento di altrettante direttive UE per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la conciliazione vita-lavoro.
Si tratta in particolare:
dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (direttiva da recepire entro il 1° agosto 2022);
dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (da recepire entro il 2 agosto 2022 e entro il 2 agosto 2024 con riguardo alle disposizioni relative alla retribuzione o all'indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva).
Gli schemi di decreto legislativo in oggetto sono stati approvati in via preliminare. Pertanto, per la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si dovrà ancora attendere il passaggio alle Camere, finalizzato ad acquisire il parere parlamentare e la successiva approvazione (definitiva) da parte del Consiglio dei Ministri, che potrà tenere conto delle eventuali osservazioni espresse dalle Commissioni e modificare il testo finale dei provvedimenti.
Numerose le novità in arrivo per datori di lavoro e lavoratori. Vediamo quali sono.
Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1158 si pone l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e di contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro anche attraverso una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e colmando il divario di reddito e retributivo di genere.
Le direttrici di intervento del legislatore sono essenzialmente le seguenti:
rafforzare gli istituti del congedo di paternità, del congedo parentale, del congedo per i prestatori di assistenza;
estendere l'applicazione dell'indennità di maternità;
incentivare modalità di lavoro flessibili per i lavoratori genitori o caregiver.
Più nel dettaglio si prevede in sintesi:
Lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2019/1152, che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, mira a migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile.
Il legislatore adegua le norme nazionali a quelle comunitarie, a tutela del diritto del lavoratore ad essere informato dal datore di lavoro sulle proprie condizioni di lavoro. Una tutela già prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e ora estesa a tutti I lavoratori, inclusi quelli che con contratti non standard.
In particolare:
si garantiscono nuove tutele minime di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro;
l'ambito di applicazione degli obblighi informativi a carico del datore di lavoro è esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard (rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.). Fanno eccezione, i rapporti di lavoro autonomo non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
sono definiti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro che i datori di lavoro devono comunicare ai lavoratori (ad esempio, identità delle parti; luogo di lavoro; descrizione del lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro e altro). Tali informazioni devono esser rese per iscritto da parte del datore di lavoro all'inizio del rapporto di lavoro. In aggiunta alle suddette informazioni, esplicitamente richieste dalla normativa europea, si prevede l'obbligo di comunicare al lavoratore anche gli elementi previsti nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
con riferimento alle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, si riconoscono nuovi diritti materiali come la durata ragionevole del periodo di prova, la possibilità per il lavoratore di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell'orario di lavoro stabilito, una prevedibilità minima del lavoro;
si prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie efficaci e imparziali e il diritto di ricorso in caso di violazioni dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva.
Occorre da ultimo fare presente che, entro il 1° agosto 2027, la Commissione UE è tenuta a riesaminare l’attuazione della direttiva in oggetto in base all'impatto della stessa sulle micro, piccole e medie imprese, proponendo eventualmente le necessarie modifiche legislative.
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