Al fine di permettere al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni evidenziati dall’Amministrazione finanziaria sui redditi dichiarati, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di irregolarità sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.
Infatti, allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo introdotto dalla Legge n. 190/2014, cosiddetta “compliance” tra Fisco e contribuenti, finalizzata all'assolvimento degli obblighi tributari e all'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia ha emanato il provvedimento direttoriale n. 37776/2019, con il quale sono messe a disposizione, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, elementi e informazioni dai quali risultano redditi, di varie tipologie, omessi o dichiarati soltanto in parte.
Inoltre, nel provvedimento direttoriale sono fornite anche le indicazioni per regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso.
Tra le anomalie evidenziate dal Fisco sui redditi dichiarati anche quelle che riguardano i contribuenti minimi, i forfetari e i redditi provenienti dalla locazione di fabbricati.
Nello specifico, nelle comunicazioni che verranno inviate ai contribuenti dall’Amministrazione finanziaria saranno riportate le anomalie riscontrate che riguardano i redditi:
provenienti dalla locazione di fabbricati sottoposti a tassazione ordinaria o a cedolare secca;
di lavoro dipendente e assimilati;
derivanti da assegni periodici;
di partecipazione nonché quelli derivanti da partecipazione in Srl a ristretta base proprietaria;
diversi (articolo 67, Tuir);
di lavoro autonomo abituale e professionale;
di lavoro autonomo abituale e non professionale; di capitale di varia provenienza.
Al contribuente sono rese disponibili informazioni dettagliate per una valutazione anche in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, tali da consentirgli di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le presunte anomalie.
Appare evidente che saranno soggetti a controlli anche quei piccoli contribuenti che applicano regimi sostitutivi e che risultano, per legge, non assoggettati a parametri, studi di settore o indici sintetici di affidabilità (Isa), con esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione contenente:
i dati presenti in Anagrafe tributaria relativi alle anomalie riscontrate;
gli estremi del modello presentato dal quale non risultano i redditi percepiti oggetto della comunicazione;
l’importo omesso complessivamente.
Tali comunicazioni con le informazioni suddette saranno trasmesse dall'Agenzia agli indirizzi di posta elettronica certificata e, nei casi di indirizzo non attivo o non registrato nel pubblico elenco (INI- PEC), l'invio sarà eseguito per posta ordinaria.
Il destinatario della comunicazione può chiedere, direttamente o tramite intermediario, ulteriori elementi all’Amministrazione finanziaria o segnalare fatti e circostanze sconosciuti al Fisco, tramite i Cam o gli uffici provinciali dell’Agenzia, seguendo le indicazioni della comunicazione stessa. È inoltre possibile trasmettere documentazione utilizzando il canale di assistenza Civis.
Presa conoscenza delle irregolarità riscontrate dal Fisco, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.
La regolarizzazione potrà avvenire presentando una dichiarazione integrativa, ai sensi del Dpr n. 322/1998, e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dal citato decreto legislativo.
Il ravvedimento potrà essere attivato anche se l’irregolarità è stata già constatata o nel caso in cui siano in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Viceversa, non ci si potrà ravvedere nel caso di formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni, o, in generale, di accertamento, e di comunicazione di irregolarità riscontrata a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni.
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