Compensi manageriali e tassazione concorrente, chiarimenti Entrate

Pubblicato il 06 giugno 2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 120 del 3 giugno 2024, offrendo chiarimenti fondamentali sulla gestione fiscale dei compensi manageriali e dei servizi tecnici nell'ambito delle normative internazionali contro la doppia imposizione.

Il documento di prassi si concentra specificamente sull'applicazione degli articoli 13 della Convenzione tra Italia e Uganda, ratificata con la Legge del 10 febbraio 2005, n. 18, e dell'articolo 8 del Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Tanzania, ratificata con la Legge del 7 ottobre 1981, n. 667. Queste normative sono decisive per comprendere la corretta tassazione dei compensi derivanti da servizi manageriali e tecnici erogati tra i suddetti paesi e l'Italia, oltre che per fornire una panoramica generale sulla doppia imposizione.

Di seguito, si analizzerà il contesto specifico posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, dettagliando come quest’ultima sia giunta alla conclusione della risposta n. 120/E, dopo aver introdotto brevemente le regole generali che governano la doppia imposizione in Italia.

Tassazione Internazionale: impatti sui redditi d'impresa

Si ricorda che i redditi generati in qualsiasi parte del mondo da contribuenti che hanno la residenza fiscale in Italia, inclusi enti e società stabiliti nel nostro territorio (conforme all'articolo 3 comma 1, del DPR n. 917/86, Tuir), sono soggetti a tassazione in Italia.

In situazioni dove i redditi sono tassati sia in Italia (Stato di residenza del contribuente), sia in un altro Stato dove sono stati prodotti (Stato della fonte), si può verificare un rischio di doppia imposizione.

In Italia, la gestione della doppia imposizione si avvale di un approccio strutturato per minimizzare l'impatto fiscale sui redditi generati all'estero.

NOTA BENE: Specificamente, un reddito d'impresa è riconosciuto come prodotto all'estero se deriva da operazioni condotte tramite stabili organizzazioni in quel paese.

Il rischio della doppia imposizione viene mitigato attraverso il meccanismo del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del TUIR (DPR n. 917/86). Secondo questa normativa, i redditi sono considerati prodotti all'estero seguendo criteri paralleli a quelli dell'art. 23 per la determinazione dei redditi interni.

Il credito d'imposta estero è fondamentale per le aziende che affrontano la doppia tassazione, ovvero l'imposizione fiscale sui medesimi redditi sia in Italia che in uno o più Stati esteri. L'articolo 165 del Tuir, infatti, permette alle imprese di ridurre l'imposta dovuta in Italia mediante il credito per le imposte pagate all'estero, garantendo così una maggiore equità fiscale e supportando le attività internazionali delle aziende italiane.

Questo meccanismo, infatti, non solo aiuta a prevenire la doppia tassazione, ma stimola anche gli investimenti diretti delle imprese italiane all'estero, contribuendo allo sviluppo di una economia globale interconnessa.

Gestione fiscale internazionale, operazioni in Tanzania e Uganda

Il caso di specie analizzato dall'Amministrazione finanziaria è quello di una società italiana XXX, specializzata nella fornitura di componenti industriali e servizi di ingegneria, che gestisce una controllata in Tanzania, offrendo una gamma di servizi intercompany, inclusi bilancio, consulenza finanziaria e legale, e gestione del personale. La stessa è, poi, coinvolta in un progetto per la costruzione di un oleodotto che trasporterà petrolio grezzo dall'Uganda alla Tanzania, con contratti upstream e midstream per fornire servizi tecnici di progetto.

I pagamenti per questi servizi provengono da stabili organizzazioni in Uganda e Tanzania appartenenti ai committenti. Le normative locali prevedono una ritenuta del 15%, mentre gli accordi internazionali applicano una ritenuta del 10%.

Nonostante la società non possieda stabili organizzazioni in Uganda e Tanzania, i redditi derivanti non sono considerati prodotti all'estero ai sensi dell'articolo 165 del DPR 917/86, sollevando interrogativi sulla tassazione.

La società istante, pertanto, interroga l'Agenzia delle Entrate riguardo l'applicabilità del credito d'imposta in Italia per le ritenute imposte definitivamente in Uganda e Tanzania, basandosi sulle convenzioni contro le doppie imposizioni con questi stati.

Gestione fiscale dei compensi manageriali, conclusione delle Entrate

Nella risposta ad interpello n. 120/2024, si osserva come nel caso della società italiana XXX, l'Agenzia delle Entrate abbia fornito chiarimenti significativi rispetto alla tassazione dei redditi derivanti dalle sue operazioni in Tanzania e Uganda.

Confermando che non esistono stabili organizzazioni in questi paesi, i redditi quindi non sono considerati prodotti all'estero ai sensi dell'articolo 165 del TUIR. Tuttavia, il principio di prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, come stabilito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del DPR 600/73, indica che le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni con Tanzania e Uganda hanno la precedenza.

Nello specifico, secondo le disposizioni dell'articolo 7 dei trattati, i profitti delle imprese sono generalmente tassati solo nello stato di residenza, a meno che non siano attribuibili a una stabile organizzazione nell'altro stato. Tuttavia, in deroga a questo principio, gli articoli specifici delle convenzioni prevedono tassazioni concorrenti per certi tipi di redditi. Per la Tanzania, l'articolo 21, modificato dall'articolo 8 del Protocollo, stabilisce una tassazione concorrente per i compensi manageriali. Per l'Uganda, l'articolo 13 della convenzione stabilisce una tassazione concorrente per i compensi per servizi tecnici, limitando la tassazione nello stato della fonte al 10% per i beneficiari effettivi di tali pagamenti.

NOTA BENE: Esiste, dunque, una disposizione speciale per i compensi manageriali e i servizi tecnici, i quali sono soggetti a tassazione concorrente nei due Paesi, ma con una ritenuta massima del 10%. Questo implica che, per i servizi che non rientrano nei compensi manageriali o tecnici e che includono attività industriali, logistiche e di approvvigionamento, la tassazione è esclusiva in Italia.

Pertanto, nonostante l'assenza di stabili organizzazioni, la società italiana potrebbe dover affrontare tassazione concorrente su certi compensi, con diritto a un credito d'imposta per le ritenute subite all'estero, in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali e alle normative italiane in vigore.

La conclusione dell'Agenzia delle Entrate è quindi che, per i compensi soggetti a tassazione concorrente e per i quali la società ha subito una ritenuta alla fonte, spetterà un credito d'imposta estero conforme alle modalità stabilite dall'articolo 165 del Tuir.

Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, per le ritenute d'imposta subite in Tanzania e Uganda su compensi manageriali e servizi tecnici, la doppia imposizione può essere eliminata in Italia, applicando le disposizioni di credito d'imposta previste dall'articolo 22 della Convenzione con la Tanzania e dall'articolo 24 della Convenzione con l'Uganda, seguendo le modalità stabilite dall'articolo 165 del TUIR.

Questo approccio garantisce che la società italiana non subisca una doppia imposizione su questi redditi, allineandosi ai principi delle convenzioni internazionali e supportando una giusta attribuzione della tassazione tra i paesi coinvolti.

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