Codice della proprietà industriale, in vigore le novità per i brevetti

Pubblicato il 22 agosto 2023

E' approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2023, la Legge n. 102 del 24 luglio 2023 recante modifiche al Codice della proprietà industriale.

Il provvedimento è stato approvato in via definitiva, dalla Camera, nella seduta del 18 luglio 2023.

ATTENZIONE: La Legge entra in vigore il giorno 23 agosto 2023.

Riforma Codice proprietà industriale

La riforma del sistema della proprietà industriale è prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza; mentre la componente 2 della prima missione (M1C2) è volta a perseguire la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo.

L’obiettivo della riforma del Codice di proprietà industriale, avviata dal precedente Governo e portata a segno dall’Esecutivo guidato dalla Premier Meloni, è quello di:

Come spiegato dal Ministro del MIMIT, Adolfo Urso, si tratta di un traguardo importante che “contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforza l’importanza dei brevetti, dei marchi e dei disegni all’interno del tessuto produttivo. Finalmente si segna un cambio di passo anche nei processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei brevetti grazie all’abolizione del cosiddetto professor privilege: la titolarità delle invenzioni in mano alle Università con molta probabilità renderà più agevole il passaggio dell’innovazione dal sistema della ricerca a quello produttivo.”

In particolare, la Legge n. 102/2023 definisce il rapporto tra il brevetto italiano e il brevetto europeo, stabilendo che se, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

Codice proprietà industriale, abolizione del Professor's Privilege”

Il provvedimento è stato elaborato e curato in tutto il suo iter dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, proprio al fine di valorizzare i brevetti italiani.

Tra le novità della legge, infatti, vi è quella che prevede l’avvicinamento della ricerca universitaria al mondo delle imprese, attraverso l’abbandono dell’ormai superato meccanismo del cosiddetto “Professor's Privilege”, per favorire i processi di trasferimento tecnologico alla produzione.

Con la revisione del Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale), si vuole far sì che anche in Italia, come nel resto dei principali Paesi occidentali, il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia di titolarità della struttura.

NOTA BENE: In altri termini, si vuole ribaltare l’approccio sulla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, facendo sì che i diritti dell’invenzione spettino alla struttura e non all’inventore, sempre che la stessa ne abbia interesse.

Finora, invece, quando il rapporto di lavoro intercorreva con un’università o con una pubblica amministrazione con finalità di ricerca, il ricercatore era titolare esclusivo dei diritti dell’invenzione brevettabile.

Grazie a questa modifica del Codice della proprietà industriale, si vogliono rendere più agevoli i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni.

Brevetti, titolarità alla struttura e solo dopo al ricercatore

Con la modifica, comunque, le università, gli enti e gli Irccs devono provvedere entro sei mesi a depositare la domanda di brevetto, oppure comunicare all’inventore l’assenza di interesse, liberando così la possibilità di una brevettazione personale.

ATTENZIONE: Solo in caso di inerzia della struttura di appartenenza, l’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate verrà riconosciuta al ricercatore

NOTA BENE: Gli enti devono in ogni caso disciplinare i rapporti con gli inventori e le premialità dell’attività inventiva nonché i rapporti con i finanziatori, regolati mediante accordi contrattuali.

Inoltre, viene introdotta la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

Da segnalare anche le novità riguardanti la disciplina delle invenzioni che sono generate dall’attività di ricerca finanziata dalle imprese, nell’ottica di massima flessibilità dei rapporti tra queste e le strutture universitarie, sulla base di criteri che saranno fissati entro 60 giorni dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca (nuovo articolo 65 del provvedimento).

Infine, tra le altre novità introdotte dalla riforma si evidenzia:

Imposta di bollo, adeguamento degli importi dovuti

La Legge n. 102/2023 di modifica al Codice della proprietà industriale, all’articolo 31 interviene sul Testo unico dell’imposta di bollo, modificando l’articolo 1, comma 1-quater, della Tariffa, parte I, allegato A al DPR 642/72, adeguando i livelli dell’imposta di bollo dovuta per consentirne il pagamento in modo digitale.

La norma citata indica la misura dell’imposta di bollo applicabile alle “Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati”, nonché alle “successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico”.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 4-ter, definisce la misura fissa dell’imposta di bollo dovuta a seconda del tipo di domanda o di registrazione.

NOTA BENE: Con l’intervento della Legge n. 102/2023, tali importi sono stati rivisti a volte al rialzo e altre volte al ribasso.

L’obiettivo dell’adeguamento degli importi dovuti per l’imposta di bollo è quello di estendere l’utilizzo del bollo digitale (c.d. @e.bollo), dal momento che esso è utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli (fino ad un massimo di cinque volte).

A tal fine, con l’entrata in vigore dal 23 agosto della nuova legge, l’imposta di bollo dovuta in misura fissa:

  1. passa da 42 a 48 euro per ogni domanda di concessione o registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori;
  2. scende da 20 a 16 euro, per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, cui siano allegati uno o più dei seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito;
  3. diminuisce da 85 a 80 euro per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati;
  4. aumenta di un euro, passando da 15 a 16 euro, per ogni istanza di annotazione e per tutte le istanze diverse da quelle finora elencate.
ATTENZIONE: Restano però immutate le modalità di pagamento: l’imposta per le domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale le altre formalità inerenti tali diritti, è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio autorizzate alla riscossione.
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