Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, in esame definitivo, lo schema del decreto legislativo che introduce modifiche al Codice della crisi d'impresa di cui al D. Lgs. n. 14/2019, in attuazione della direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza n. 2019/1023.
Si tratta della direttiva europea cosiddetta "Insolvency", riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Il decreto legislativo entrerà in vigore il prossimo 15 luglio 2022, contestualmente al Codice della crisi.
Nella messa a punto del testo, approvato in esame preliminare a marzo, è stato tenuto conto dei pareri successivamente espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
Due gli obiettivi del recepimento:
Tra le principali novità, si segnala la riscrittura dell'art. 3 del Codice della crisi sulla adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, misure che devono essere adottate dall'imprenditore, sia individuale che collettivo, di modo da poter assumere, senza indugio, le iniziative necessarie per farvi fronte.
I predetti assetti devono consentire di:
Nel provvedimento sono indicati anche alcuni segnali di allarme, tra i quali l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni e di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Introdotto, a seguire, il "Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione" attraverso cui l’imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione.
La proposta del Piano (escluso per le imprese sotto soglia) deve essere approvata dall’unanimità delle classi.
In caso di mancata approvazione da parte di tutte le classi o laddove venga contestato il difetto di convenienza della proposta si ha la conversione del piano in concordato preventivo.
Da segnalare, tra gli altri interventi, che il dovere, per debitore e creditori, di comportamento secondo buona fede e correttezza riguardi anche alle trattative relative alla composizione negoziata.
Sono state, inoltre, riviste le percentuali relative al compenso dell'esperto indipendente, con previsione, negli scaglioni, non più una percentuale fissa sull’attivo, ma una forchetta tra un minimo e un massimo.
Il decreto, infine, modifica anche la procedura del concordato preventivo in continuità, semplificandone la fase di ammissione e modificando le regole di maggioranza e di distribuzione dell'attivo concordatario.
Sul trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del concordato di cui all'art. 88 del Codice, si segnala l'introduzione di un nuovo comma ai sensi del quale si prevede che il tribunale possa omologare il piano anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste. Questo, qualora risulti la convenienza della proposta di transazione fiscale o che la stessa non sia deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
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