Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023 ha approvato in via definitiva il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il Governo ha tenuto conto, nel testo licenziato, delle osservazioni formulate dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.
Prima di addentrarci nell'approfondimento delle novità per i datori di lavoro e i lavoratori contenute nell'articolo 11, è utile fornire qualche informazione generale sul provvedimento licenziato.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:
I commi da 1 a 5 dell'articolo 11 del nuovo Codice dei contratti pubblici sanciscono il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nell'appalto o nella concessione.
Più nel dettaglio, il comma 1, confermando quanto disposto dall’articolo 30, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, prevede l’obbligo di applicare al personale impiegato nei lavori, in servizi e nelle forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Giova a tal proposito segnalare che la relazione illustrativa al provvedimento ha evidenziato che tale norma:
I successivi commi da 2 a 4 si presentano, invece, novitari rispetto alle norme del D.lgs. n. 50/2016.
Il legislatore obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (comma 2) ad indicare, nei bandi e negli inviti, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, come individuato in base ai criteri prima indicati (comma 1).
È prevista (comma 3) la facoltà per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo applicato, a condizione che questo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. In tale caso (comma 4), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, sono tenute ad acquisire la dichiarazione con la quale l’operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
NOTA BENE: La dichiarazione di equivalenza delle tutele è anche verificata con le modalità previste per le offerte anormalmente basse (art. 110 del nuovo Codice dei contratti pubblici).
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto (comma 5).
ATTENZIONE: La disciplina del subappalto è contenuta nell'articolo 119 del nuovo Codice, che, al comma 7, prevede che:
L'ultimo comma dell'articolo 11, il 6, disciplina le ipotesi di inadempienza contributiva (primo e secondo periodo) e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (terzo e quarto periodo) per il personale impiegato nell’esecuzione del contratto pubblico.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici stabilisce che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è in ogni caso operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in fase di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, (terzo e quarto periodo) il responsabile unico del progetto (RUP) deve invitare per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Se nello stesso termine di 15 giorni non è contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, scatta l'intervento sostitutivo della stazione appaltante che paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
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