Terminato il periodo di pubblica consultazione, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso noto il documento che reca i nuovi “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, approvato il 16 dicembre 2020.
La prima versione del documento risale al 2014, anno in cui il Cndcec ha approvato i Principi di attestazione dei piani di risanamento al fine di offrire un adeguato apparato di regole e un supporto all’attività del professionista chiamato dalla legge fallimentare a rilasciare l’attestazione (Attestatore).
Si ricorda che l’importanza del lavoro dell’Attestatore è quella di rafforzare l’idoneità degli impegni assunti dal debitore mediante il Piano e finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e al risanamento dell’esposizione debitoria.
A distanza di alcuni anni, si è avvertita la necessità di revisionare il documento per tener conto delle novità legislative e giurisprudenziali che nel frattempo sono intervenute, oltre che degli effetti della crisi da COVID-19.
Nello specifico, il documento si è arricchito;
delle novità del Codice della Crisi in attesa della sua entrata in vigore il 1° settembre 2021, tenendo conto, al momento, delle sole norme già attuate rispetto al testo definitivo;
delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in emergenza economica per molte imprese.
Queste ultime modifiche hanno riguardato, in particolare, il tema della fattibilità dei piani di risanamento.
Per il Cndcec, è evidente che nel caso di scostamenti rilevanti è opportuno che il Piano di risanamento contempli alcune iniziative particolati, quali:
azioni alternative;
cambiamenti della strategia;
modifica del modello di business;
e nei casi più gravi, il ricorso a strumenti di composizione della crisi diversi o ulteriori rispetti a quelli adottati.
I nuovi Principi di attestazione affrontano il problema dell’incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19, che potrebbe rendere necessario ricorrere ad una pluralità di scenari e all’ampliamento dell’orizzonte temporale del Piano di risanamento anche oltre il periodo dei cinque anni: ciò a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall’Attestatore.
Ciò, proprio per evitare che i creditori vengano esposti ad eccessivi rischi, dal momento che è difficile comprendere oggi l'intensità, l'ampiezza e la durata dei fenomeni che si stanno vivendo e quali potranno essere le loro ripercussioni sul futuro delle imprese.
A tal fine, il nuovo documento del Cndcec prevede uno specifico paragrafo in cui ci si occupa attentamente della situazione di emergenza attuale.
Visto il modo in cui la pandemia da Covid-19 ha inciso sull’economia, rendendo difficile per le aziende formulare previsioni attendibili, il Consiglio nazionale suggerisce, dunque, all’Attestatore (chiamato ad esprimersi sulla fattibilità dei piani di imprese i cui business sono stati fortemente penalizzati) di seguire una serie di cautele.
In particolare, si suggerisce di:
accertarsi che le previsioni della domanda derivino da studi di settore emessi da soggetti autorevoli, dando prevalenza a quelli più recenti e più specifici per i business di riferimento, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite;
verificare che il piano consideri le eventuali limitazioni alla capacità produttiva derivanti dalle prescrizioni igienico-sanitarie connesse alla pandemia;
valutare la completezza del piano con riferimento alla presenza di scenari alternativi rispetto a quello preso a base dall'imprenditore.
Considerati tutti questi fattori, l’Attestatore deve verificare l’esistenza di scenari alternativi possibili a livello microeconomico e assumere quello ritenuto più probabile o, quantomeno, meno improbabile, senza estendere l'analisi a tutti gli scenari possibili.
Nel caso in cui l’impresa abbia considerato il tempo necessario per la cessazione delle circostanze eccezionali, il professionista deve poi motivare e valutare l'adeguatezza del lasso temporale preventivato, che può eccedere anche il consueto orizzonte di 3-5 anni, purché siano presenti sufficienti elementi di coerenza con le previsioni di piano.
E, nel caso non lo abbia fatto il debitore, l’Attestatore può rappresentare l’eventualità di adottare iniziative ad hoc, la cui scelta resta nella competenza e responsabilità esclusiva dell’organo amministrativo.
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