Con il Pronto Ordini 11 aprile 2022, n. 3, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito al quesito del 3 gennaio 2022, con riferimento al passaggio da Albo ad Elenco.
Per quanto concerne le due date di iscrizione ovvero “data di iscrizione” e “data di anzianità”, con il menzionato quesito si richiede se - nei casi di passaggio da Albo ad Elenco - le stesse possono essere uguali o se, diversamente, deve figurare anche la data di passaggio dall’Albo all’Elenco.
Le disposizioni finalizzate a specificare l’articolazione, i contenuti dell’Albo e dell’Elenco speciale, nonché i criteri di calcolo dell’anzianità di iscrizione sono disciplinate dagli articoli 34 e 35, decreto legislativo 28 giugno, n. 139.
Con la delibera del Consiglio nazionale, nella seduta del 4 e 5 giugno 2008, è stato disposto che – ai fini del calcolo dell’anzianità – l’iscrizione all’elenco speciale è equiparata a quella dell’Albo esclusivamente per i passaggi da Albo ad Elenco (e viceversa) di una stessa sezione, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Il “Regolamento per la prima formazione degli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” prevede che bisognerà specificare il campo:
Pertanto:
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