Con avviso del 22 ottobre 2024 il ministero del Turismo concede un differimento per la presentazione della domanda per ottenere il CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale.
I soggetti tenuti, quali i gestori di locazioni brevi e alloggi turistici, avranno un ulteriore periodo di due mesi a disposizione.
Nell'articolo 13-ter, comma 15, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, successivamente modificato e convertito in legge il 15 dicembre 2023, n. 191, è stata prevista l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per i contratti di locazione di breve durata, definiti come locazioni non superiori ai 30 giorni. Ma la disciplina coinvolge anche strutture turistiche e ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Con comunicazione apparsa nella Gazzetta Ufficiale il 3 settembre 2024, è stato stabilito un periodo di due mesi prima che la normativa sul CIN diventi effettiva. Dunque, dal 2 novembre 2024, i soggetti privi di CIN, sarebbero stati passibili di sanzioni.
Nell’avviso del 22 ottobre 2024 il dicastero del Turismo afferma che il CIN è essenziale per le finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) che mira:
Il sistema è anche progettato per assicurare l'efficacia e la sicurezza nell'interoperabilità tra le banche dati e sui portali online dove vengono pubblicati gli annunci di locazione.
Si ricorda che tutti coloro che hanno ottenuto il codice regionale o provinciale prima delle novità relative all’introduzione della nuovo sistema nazionale, dovranno adeguarsi da gennaio 2025.
Al fine, quindi, di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN, viene spostato il termine al 1° gennaio 2025.
Esiste una data unica, il 1° gennaio 2025, entro la quale gli operatori del settore devono procurarsi il CIN, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla norma.
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