Cigs: sanzioni per la mancata formazione del lavoratore

Pubblicato il 31 ottobre 2022

Sono in vigore dal 29 ottobre 2022 le sanzioni irrogabili per la mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore beneficiario delle integrazioni salariali straordinarie.

A stabilirle è il decreto 2 agosto 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre.

Il decreto attua le disposizioni della riforma degli ammortizzatori sociali 2021.

Ricostruiamo il quadro sanzionatorio tracciato dal provvedimento.

Formazione del lavoratore in Cigs o con AIS: quadro normativo

L'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiunto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021,n. 234) e modificato dal decreto Sostegni ter (art. 23, comma 1, lettera h), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) , impone ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (Cigs o assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà) di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante i fondi interprofessionali e cofinanziabili dalle Regioni.

I lavoratori che non partecipano, senza giustificato motivo, alle iniziative sono passibili di sanzioni che vanno dalla sanzione minima della decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dal trattamento.

Il legislatore affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità e dei criteri per l'accertamento sanzionatorio in caso di mancata attuazione dell'obbligo formativo.

Formazione del lavoratore in Cigs o con AIS: quadro sanzionatorio

Il decreto 2 agosto 2022 prevede che, in assenza di un giustificato motivo fornito dal lavoratore, la mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione comporti l'applicazione delle seguenti sanzioni, modulate in base alla ore di formazione perse:

Fattispecie

Sanzione

Mancata partecipazione alla formazione in misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti

Decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento

Mancata partecipazione alla formazione in misura compresa tra il 50% e l'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti

Decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento

Mancata partecipazione in misura superiore all'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti

Decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinario

NOTA BENE: Il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.

Il legislatore elenca i casi (tassativi) di sussistenza del giustificato motivo. Si tratta dei casi di documentata malattia o infortunio, di servizio civile o di leva o richiamo alle armi, di stato di gravidanza (per i periodi di astensione previsti dalla legge), di citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, con esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato, di gravi motivi familiari documentati e/o certificati, di limitazione legale della mobilità e personale e in ogni altro caso di comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore.

Formazione del lavoratore in Cigs o con AIS: accertamento delle sanzioni

In caso di fruizione della Cassa integrazione guadagni straordinaria, l'attività di accertamento del concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato è effettuata dal servizio ispettivo territorialmente competente a seguito di visita disposta nell'ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni.

Con riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il servizio ispettivo territorialmente competente accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma contenuto nell'accordo sindacale, nell'esame congiunto o nell'ambito degli atti di cui alle procedure sindacali funzionali all'accesso all'assegno di integrazione salariale.

In entrambi i casi, il servizio ispettivo, accertata la violazione dell'obbligo formativo e in assenza di un giustificato motivo oggettivo, contesta la sanzione al lavoratore e ne dà comunicazione alla sede territoriale competente dell'INPS per la sua applicazione.

Infine, il decreto 2 agosto 2022 dispone che per i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi le modalità di decurtazione delle mensilità di integrazione salariale sono stabilite dai soggetti che gestiscono i fondi stessi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy