Facendo seguito alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro, con nuova circolare, ha sottolineato che è possibile la fruizione del trattamento di CIGS - per la causale di crisi aziendale - per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.
Sussistendo alcune condizioni specifiche, l’impresa sottoposta a fallimento che presenti un programma di crisi aziendale con piano di risanamento volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, può essere ammessa al trattamento di CIGS.
In caso di concordato con continuità aziendale, l’impresa può essere ammessa al trattamento di CIGS purché presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento sia volto sempre alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato.
Nelle suddette ipotesi – evidenzia la circolare ministeriale n. 24 del 26 luglio 2016 - il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nell’arco del periodo di fruizione della CIGS la cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell’attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento di CIGS.
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