Pubblicati dall’Inps come ogni anno, con la circolare n. 14 del 3 febbraio, i massimali dei trattamenti Cig e disoccupazione per l’anno 2023, di cui si riportano i principali importi.
La legge di bilancio 2022, modificando quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, ha previsto che dal 1° gennaio 2022 il massimale del trattamento di integrazione salariale sia aumentato del 100% dell'importo dato dalla variazione annuale dell’indice ISTAT, a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Al lordo e al netto della riduzione del 5,85% prevista dall’art. 26 della L. n. 41/86, gli importi dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, di quella per gli operai agricoli, di quella straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale e del Fis risultano essere:
Importo lordo |
Importo netto |
€ 1.321,53 |
€ 1.244,36 |
Settore edile e lapideo per intemperie stagionali |
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€ 1.585,84 |
€ 1.493,23 |
Stante la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DISCOLL, pari a € 1.352,19, per il 2023 l’importo massimo mensile di detta indennità non può superare € 1.470,99.
Per il settore agricolo, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022 è invece pari a € 1.222,51.
Nel settore dello spettacolo, infine, la cui retribuzione di riferimento è pari a quella prevista per la DISCOLL, il relativo importo massimo mensile non può superare € 1.470,99.
L’importo dell’assegno mensile a favore dei lavoratori che svolgono attività socialmente utili ammonta, dallo scorso 1° gennaio, a € 656,44.
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