Chiarimenti ufficiali sui 70 milioni di euro stanziati per la Tremonti tessile

Pubblicato il 15 dicembre 2010 L’agenzia delle Entrate ha raccolto, nella circolare n. 57/E del 14 dicembre 2010, le istruzioni per le aziende del settore tessile che vogliono beneficiare della detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari.

Il documento di prassi in oggetto esamina le novità che sono state apportate sull’argomento dalla legge di conversione del Decreto legge n. 40/2010, rinviando per il resto alla precedente circolare n. 22/E/10, con la quale sono state fornite le prime delucidazioni sull’applicazione dell’agevolazione.

L’ulteriore chiarimento agenziale si è reso necessario in vista della prossima scadenza del 31 dicembre: termine ultimo per l’invio del modello di prenotazione dell’agevolazione, contenente i dati degli investimenti effettuati.

Dunque, oltre a specificare che i beneficiari dovranno presentare il modello CTR inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010 e non più entro il 20 gennaio 2011, la circolare esamina le novità introdotte rispetto alla formulazione originaria del Dl 40/10 in materia di platea dei beneficiari, limiti di fruizione dell’incentivo, territorialità, limite complessivo di risparmio fiscale.
Di seguito, i principali aspetti chiariti dalla circolare 57/E.

È stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio. Oltre alle imprese appartenenti alla divisione 13 e 14 della Tabella ATECO 2007, l’agevolazione è stata estesa ai soggetti che svolgono, anche se in modo non prevalente, attività produttive di reddito d’impresa classificabili nella divisione 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) e nella sottocategoria 32.99.20 (fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini) della divisione 32, limitatamente alla “fabbricazione di bottoni” (bottoni, bottoni automatici, bottoni a pressione).

È stata introdotta una limitazione di carattere territoriale, per cui è agevolabile il valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo se le citate attività sono finalizzate alla realizzazione di campionari nell’Unione europea. Il vincolo territoriale è imposto solo per ciò che riguarda la fase della realizzazione del campionario, ma non riguarda le fasi di ricerca e di ideazione estetica e quella di realizzazione dei prototipi.

È stato innovato anche il quadro relativo al profilo di compatibilità dell’agevolazione con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, sostituendo il precedente riferimento al rispetto dei limiti de minimis, con il riferimento al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”. Tuttavia, il termine di effettuazione degli investimenti agevolabili deve tenere conto del termine ultimo di applicazione del quadro di riferimento comunitario, il cui rispetto è espressamente stabilito dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto come modificato dalla legge di conversione.

Il limite massimo di 500.000 euro di risparmio fiscale previsto per ciascuna impresa vale anche per calcolare la quota di riparto dell’incentivo complessivo, qualora le domande superassero i 70 milioni di euro fissati come limite per la Tremonti-quater. Cioè, le imprese che effettuano spese che danno diritto ad un beneficio superiore a 500mila euro vengono considerate come se avessero richiesto tale limite massimo e nel modello CTR si dovrà compilare la colonna 2 del rigo A1, indicando proprio tale importo, anche se in base ai costi sostenuti corrisponderebbe un beneficio superiore. Il limite massimo di agevolazione fruibile viene calcolato tenendo conto dell'importo degli aiuti complessivamente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010. La circolare precisa che, per i soggetti con periodo di imposta "a cavallo" che intendono avvalersi dell'agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011, il limite di 500mila euro è riferito al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2011.
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