L’Agenzia delle Entrate, in data 7 settembre, ha pubblicato la circolare n. 27 con la quale si analizzano le novità del cosiddetto Decreto Cessioni (Dl n. 11/2023) in merito alla disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai bonus edilizi.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, del Dl Cessioni modificando l'articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.
Lo stesso decreto ha, inoltre, delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d'imposta e previsto particolari fattispecie di remissione in bonis.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salve alcune deroghe tassative, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta, essendo entrato in vigore il divieto di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito.
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 26 del Decreto Cessioni, introdotto in sede di conversione, stabilisce però delle deroghe ai suddetti divieti, stabilendo la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti d’imposta per le spese sostenute per gli interventi:
Altra deroga è espressamente riconosciuta per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
Alcune deroghe sono, poi, riconosciute in relazione alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus, e quindi riferiti ad altri bonus edili, per i quali alla data del 16 febbraio 2023 sono comunque rispettate alcune condizioni (risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, eccetera).
Il comma 3-bis dell’articolo 2, infine, prevede una deroga di carattere soggettivo al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, riconoscendo l’esercizio dell’opzione di sconto in fattura e di cessione del credito d’imposta per i seguenti soggetti:
ATTENZIONE: Tali soggetti possono continuare a esercitare l’opzione di sconto in fattura e cessione del credito d’imposta con riferimento sia al Superbonus sia ai bonus diversi dal Superbonus.
Nella circolare n. 27/E/2023 viene analizzato il nuovo perimetro della responsabilità solidale del fornitore e del cessionario del credito.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto Cessioni, individua delle ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, qualora sia accertata la carenza dei relativi presupposti costitutivi.
Specifica il documento di prassi che - escluse le ipotesi di dolo e il divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio - non ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente:
Tuttavia, il mancato possesso della documentazione non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza di detta documentazione conservando il cessionario la possibilità di “fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza”.
Nella circolare agenziale vengono analizzate anche le due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui al comma 1 dell’articolo 2 del Dl n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Ricorda l’Agenzia delle Entrate che la remissione in bonis riguarda:
Questa seconda ipotesi di ricorso alla remissione in bonis è disciplinata all’articolo 2-quinquies del Decreto Cessioni, che prevede che è comunque consentita la presentazione tardiva della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, nonostante alla data del 31 marzo 2023 mancasse il presupposto sostanziale per l’invio della comunicazione, ossia un contratto regolarmente concluso.
Ai fini dell’esercizio della remissione in bonis è richiesto, tra le altre condizioni previste dall’articolo 2 del Dl n. 16 del 2012, anche il versamento di un importo pari a 250,00 euro, ossia il minimo della sanzione stabilita all’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997.
ATTENZIONE: Al riguardo, specifica l’Agenzia che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.
Infine, la circolare n. 27/E/2023 conclude specificando che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".