Con la circolare 10/E/2023 l’Agenzia delle Entrate - tenuto conto della norma di interpretazione autentica contenuta nella lettera d) dell’articolo 2-ter del D.L. n. 11/2023 convertito - ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all'obbligo di possedere la certificazione SOA al fine di beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, qualora i lavori siano di importo superiore a 516.000 euro.
Con l’articolo 10-bis del D.L. 21/2022 convertito (cd. Decreto Ucraina), in particolare, è stato previsto che:
L’intento del legislatore è, dunque, quello di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.
La certificazione SOA, lo si ricorda, è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria nonché idonee capacità tecniche e professionali.
Norma di riferimento: articolo 10-bis del D.L. 21/2022 (cd. decreto Ucraina) |
1 «Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata: a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice. 4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». |
L’articolo 10-bis, comma 1 delle D.L. 21/2022 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA (art. 84 del codice dei contratti pubblici);
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Prevista una fase “transitoria” di applicazione della norma. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, infatti, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA ovvero abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione (definita quale “condizioni SOA”).
A decorrere dal 1° luglio 2023, invece, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA. Pertanto, una volta terminata la fase transitoria, al fine di beneficiare dei suddetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.
La norma precisa inoltre che, per i lavori affidati alle imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, documentano l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.
Con il comma 4 del citato articolo 10-bis, il legislatore ha stabilito che le suddette disposizioni in materia di soddisfacimento della “condizione SOA” non si applicano ai lavori “in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione .., nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione ..”. Pertanto, per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi “data certa”, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio non è richiesto il rispetto delle condizioni SOA anche successivamente al 1° luglio 2023.
Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In quest’ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.
Per i suddetti contratti, le “condizioni SOA” si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023. Quindi, la “condizione SOA” deve essere sì soddisfatta, ma non è necessario che sussista già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto; è sufficiente che la stessa sia soddisfatta entro il 1° gennaio 2023, in quanto risulta irrilevante per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 1° gennaio 2023 la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale ultimo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione. Infine, per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, “non” essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
ATTENZIONE: in merito al limite dei 516.000 euro occorre tener presente che il riferimento è all’importo dei lavori al netto dell’IVA. L’articolo 2-ter, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. n. 11/2023 ha previsto, inoltre, che il limite di 516.000 euro è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Ne consegue che, se i lavori sono affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.
In considerazione del quadro temporale di applicazione del citato articolo 10-bis, nell’ambito della circolare 10/E/2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
ATTENZIONE: Secondo l’Agenzia, per le imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
Con riferimento all’ambito di applicazione delle suddette disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus “diversi” dal Superbonus) del Decreto Rilancio. Al riguardo, l’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 3), del D.L. n. 11/2023 ha stabilito che «le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari».
Si rammenta che rientrano tra i bonus “diversi” dal superbonus gli interventi di:
Pertanto, come chiarito dalla circolare 10/E/2023, le “condizioni SOA” sono inapplicabili ai bonus che agevolano le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari, ossia il cd. “bonus casa acquisti” di cui all’art.16-bis comma 3 del TUIR e il “sismabonus-acquisti” di cui all’articolo 16, co. 1-septies del D.L. 63/2013.
Certificazione SOA: obblighi in sintesi |
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Condizioni |
incentivi fiscali – condizione SOA |
Lavori in “corso” al 21.5.2022 e contratti di appalto/subappalto stipulati prima di tale data (data certa) |
La "condizione SOA" non è necessaria; è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalla stessa; |
Contratti di appalto o subappalto stipulati dal 21.5 al 31.12.2022 |
La "condizione SOA" deve essere soddisfatta, ma non è necessario che sussista già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto; |
Contratti appalto/subappalto stipulati dall’1.1.2023 |
La "condizione SOA" deve essere soddisfatta già alla data di stipula del contratto; nella fase transitoria (1.1- 30.6.2023), è richiesta anche solo la stipula con un ente certificatore di un contratto finalizzato all'ottenimento della certificazione. |
Spese sostenute dall'1.7.2023 |
La certificazione deve essere stata già ottenuta. |
Quadro Normativo |
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