Il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica dei lavoratori e, come responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori.
E' quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza n. 20122 depositata il 24 maggio 2022 nel rigettare il ricorso presentato dal titolare di una ditta individuale ritenuto colpevole, dalla Corte di appello territoriale (sentenza del 4 dicembre 2020), di aver cagionato a un dipendente lesioni per colpa generica e specifica consistita nell'aver omesso di adattare idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli per le persone impegnate in lavori in quota.
Un dipendente, durante l'esecuzione di lavori di demolizione del tetto di un piccolo immobile, aveva perso l'equilibrio ed era caduto da un'altezza di circa 3,20 metri, riportando un trauma vertebrale e un trauma cranico, per i quali si era sottoposto a quattro interventi chirurgici.
A seguito dell'infortunio il lavoratore aveva perso la capacità di deambulare.
Sono 5 i motivi di ricorso dedotti. In particolare, il ricorrente evidenzia:
Con altri motivi di doglianza si rileva che il giudice di secondo grado non ha valutato adeguatamente tutte le risultanze acquisite dall'attività istruttoria e non ha motivato correttamente il trattamento sanzionatorio.
La Corte di Cassazione evidenzia innanzitutto che sull'imputato, anche qualora si volesse tener conto del suo “rivendicato” ruolo di committente e datore di lavoro, gravano sempre i primari obblighi di valutazione dei rischi nonché l'obbligo di assicurare la sicurezza e l'adozione di misure di prevenzione sul luogo di lavoro. Obblighi che, afferma la Cassazione, nel caso in esame non sono stati rispettati.
La Cassazione osserva come, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione in capo al committente non si esauriscano negli accordi contrattuali assunti con l'appaltatore, in quanto la legge impone ai datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e, se quest'ultimo manca, deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018).
Con riferimento poi al caso di specie, la Cassazione sottolinea che il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018).
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte di cassazione conclude che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015).
Fonda la responsabilità del ricorrente il principio in base al quale, l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza. Prassi elusive che, nel caso di specie, la Corte rileva sussistere nella comprovata sistematica omessa predisposizione di opere di prevenzione, volte ad evitare il rischio di cadute dall'alto.
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