Camere di commercio con più poteri sanzionatori e di accertamento

Pubblicato il 30 aprile 2014 Confermati dal Mise in capo alle camere di commercio i poteri di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni in relazione alle ipotesi previste dall'articolo 2631 C.c. in materia di omessa convocazione assembleare.

La precisazione arriva con la lettera circolare n. 72265 del 29 aprile 2014 del dipartimento Registro delle imprese dello stesso Ministero.

Omessa convocazione assemblea, le sanzioni dalle camere di commercio

Essendo sorto il dubbio se i suddetti poteri sanzionatori fossero da ricondurre in capo al prefetto, i tecnici del Mise hanno chiesto chiarimenti al ministero dell’Interno.

Dalla circolare 13308/44 dell'Interno la precisazione che, sebbene siano da confermare i poteri sanzionatori del prefetto in tema di applicazione delle sanzioni amministrative in mancanza di un ufficio periferico a cui rinviare la competenza della materia della violazione, le camere di commercio devono essere individuate come gli organismi territorialmente competenti per sanzionare l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci.

Ne deriva che il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2631 del c.c. - variabile dai 1.032,00 ai 6.197,00 euro ed applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società per mancata convocazione assembleare - è trasferito alle camere di commercio, in virtù del Dlgs n. 112/1998 secondo il quale le Cciaa sono subentrate in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione sanzioni prima in capo agli Upica (Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy