Camere di commercio con più poteri sanzionatori e di accertamento
Pubblicato il 30 aprile 2014
Confermati dal Mise in capo alle
camere di commercio i
poteri di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni in relazione alle ipotesi previste dall'articolo 2631 C.c. in materia di
omessa convocazione assembleare.
La precisazione arriva con la
lettera circolare n. 72265 del 29 aprile 2014 del dipartimento Registro delle imprese dello stesso Ministero.
Omessa convocazione assemblea, le sanzioni dalle camere di commercio
Essendo sorto il dubbio se i suddetti poteri sanzionatori fossero da ricondurre in capo al prefetto, i tecnici del Mise hanno chiesto chiarimenti al ministero dell’Interno.
Dalla
circolare 13308/44 dell'Interno la precisazione che, sebbene siano da confermare i poteri sanzionatori del prefetto in tema di applicazione delle sanzioni amministrative in mancanza di un ufficio periferico a cui rinviare la competenza della materia della violazione, le camere di commercio devono essere individuate come gli organismi territorialmente competenti per sanzionare l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci.
Ne deriva che il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2631 del c.c. - variabile dai 1.032,00 ai 6.197,00 euro ed applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società per mancata convocazione assembleare - è trasferito alle camere di commercio, in virtù del Dlgs n.
112/1998 secondo il quale le Cciaa sono subentrate in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione sanzioni prima in capo agli Upica (Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato).