Box auto con bonus ristrutturazione

Pubblicato il 21 novembre 2016

Con circolare n. 43 del 18 novembre 2016, l'Agenzia delle Entrare risponde ad un'istanza di interpello di un contribuente che ha acquistato un appartamento e un box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione principale utilizzando, come mezzo di pagamento, assegni bancari, invece del cosiddetto bonifico “parlante” come richiesto dalla norma agevolativa di cui all'articolo 16-bis del Tuir, che contempla l'ammissibilità della detrazione Irpef del 36% (ora potenziata al 50%) anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, nonché per il loro acquisto.

Bonus ristrutturazione anche per il box pertinenziale

Il contribuente si è rivolto all'Amministrazione finanziaria perchè nel caso personale mancava uno dei requisiti essenziali necessari per fruire del bonus ristrutturazioni, ossia la modalità di pagamento “super-tracciabile” del bonifico parlante, che deve avere espressamente indicato l'apposita causale, il codice fiscale del beneficiario e la partita Iva del soggetto che esegue i lavori.

Per tali ragioni, il dubbio sorto al contribuente era se, in riferimento alle spese per la realizzazione del box, sia possibile usufruire della detrazione prevista dell’articolo 16-bis del Tuir esibendo, esclusivamente, la certificazione della società venditrice.

Vecchio orientamento di prassi superato

Nel nuovo documento di prassi l'Agenzia delle Entrate supera il precedente orientamento di cui alla risoluzione n. 55/E del 2012, secondo cui la non completa compilazione del bonifico tale da non consentire il rispetto da parte delle banche e di Poste italiane dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del Dl n. 78/2010, pregiudicava in maniera definitiva il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Soluzioni pro-contribuente

L'Agenzia individua alcune vie di uscita che consentono di rimediare ad eventuali errori, che potrebbero pregiudicare l’agevolazione del cosiddetto bonus ristrutturazioni, cioè la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio anche nel caso di acquisto di un box pertinenziale.

Non sempre, infatti, il mancato pagamento con bonifico bancario o postale - ma tramite assegni bancari - compromette l'applicazione del suddetto bonus, a patto però che siano rispettate alcune condizioni.

La Circolare 43/E/2016 individua così due soluzioni, entrambe a favore del contribuente, che si verificano al rispetto di alcune circostanze.

La prima soluzione è quella che vede il pagamento mediante assegno e non mediante bonifico bancario o postale, ma fa salva comunque l’agevolazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, in quanto il pagamento è attestato dall’atto notarile che dovrà altresì certificare anche il vincolo pertinenziale. In altri termini, la detrazione è ammissibile se il venditore ottiene dall'impresa venditrice, oltre all'apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, “una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente”.

La seconda soluzione si ha nel caso in cui il pagamento è avvenuto con bonifico tradizionale, ossia “non parlante” e quindi senza seguire gli adempimenti di legge, cosicché banche e Poste non riescono a operare correttamente la ritenuta.

Anche in questo caso, per salvaguardare il bonus fiscale, è necessario che l'acquirente ottenga la medesima autocertificazione supplementare dal venditore: ossia basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore (intestatario dell’accredito) afferma di aver ricevuto i corrispettivi e di averli regolarmente registrati in contabilità ai fini della loro concorrenza al reddito dell’impresa.

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