Il contribuente che non ha fruito del bonus in attività di ricerca per le spese sostenute nel 2015, non ha imputato il componente positivo non tassabile nel bilancio d'esercizio dell'anno di competenza, non ha indicato il credito fruibile nel modello Unico SC dell’anno di maturazione né in quelli successivi non perde il diritto a fruire dell’agevolazione.
Con risposta n. 396 del 9 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate specifica che comunque va presentata la dichiarazione integrativa per gli anni ancora integrabili, indicando nel quadro RU l'importo del credito spettante, e sono dovute le previste sanzioni.
Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo spetta alle imprese di ogni tipo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
In base alle disposizioni attuative della misura, il bonus va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi e che è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a questo.
Pero, sottolinea l’Agenzia, la normativa non lega la decadenza dal diritto al credito al fatto dell’indicazione nella dichiarazione annuale. Si può, dunque, sostenere che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato ed in quelli successivi (fino all'anno nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo), non ostacola la spettanza dell'agevolazione.
Tuttavia, si precisa, non può non essere considerata l’esistenza dell’obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale: pertanto, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile, indicando nel quadro RU l'importo del credito spettante.
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