Il Dl n. 66/2014 e l’articolo 1, commi 12 e ss. della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 hanno previsto un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
Nel 2014, l’art. 1 del DL 66/2014 ha introdotto all’art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) il comma 1 bis, che ha previsto la possibilità di beneficiare di un credito per i percettori di reddito da lavoro dipendente e a taluni redditi assimilati.
Tale incentivo ex art. 1 veniva applicato direttamente in busta paga ad opera del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. L’importo del bonus originariamente previsto era rapportato al periodo di lavoro nell’anno, fino ad un massimo di 640 euro, aumentato fino ad un massimo di 960 euro annui con la legge di stabilità 2015.
L’erogazione del bonus Renzi avveniva mensilmente, in tal modo ciascun beneficiario poteva ricevere in busta paga un aumento netto fino a 80 euro al mese.
Tale somma percepita non concorreva a formare il reddito, né incideva sul calcolo IRAP dei datori di lavoro.
I presupposti per poter beneficiare del bonus erano tre:
NOTA BENE: Il Bonus Renzi è stato sostituito dal nuovo incentivo previsto dal Decreto Legge 5 Febbraio 2020, n. 3.
Il DL n. 66/2014 ammetteva il riconoscimento in via automatica di tale bonus da parte dei datori di lavoro che lo erogavano direttamente in busta paga del lavoratore dipendente o assimilato.
A fronte dell’erogazione dei crediti a favore dei dipendenti, i sostituti d’imposta possono recuperare le somme distribuite, utilizzandole in compensazione come credito d’imposta.
Se il sostituto d’imposta ha indebitamente utilizzato tali crediti in compensazione, l’Agenzia delle Entrate emana un apposito atto di recupero, unitamente all’applicazione di interessi e sanzioni.
Al fine di consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai citati atti di recupero, l’Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 61/2022 – ha istituito i seguenti codici tributo:
Nel modello di pagamento F24, trovano posto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", specificando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Nel campo "anno di riferimento" va riportato l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo vanno indicati in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”: Anche in questo caso devono essere riportati obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" del provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è quello che accoglie l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
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