Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’accesso al bonus di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 in favore dei professionisti, la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescindono dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario).
Con l’approfondimento del 7 settembre 2020, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro evidenzia, invece, come la posizione dell’Amministrazione finanziaria non appaia del tutto condivisibile, poiché non considera in modo sistematico la relazione tra la citata disposizione e la disciplina speciale del regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014. Il documento, quindi, muove proprio dalle modalità di determinazione del reddito ai fini della comparazione del secondo bimestre 2020 sul secondo bimestre 2019 e dai dubbi sorti in merito ai regimi contabili adottati dal professionista, ordinario o forfetario, diversamente disciplinati nel nostro ordinamento.
L’art. 84, co. 2 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha previsto un’indennità, per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro, in favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, privi di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
A tal fine, è necessario che i professionisti dimostrino di aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Inoltre, specifica la norma, il reddito è individuato secondo il “principio di cassa” come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Proprio in merito alle modalità di determinazione del reddito, ai fini della comparazione del secondo bimestre 2020 sul secondo bimestre 2019, sono sorti dubbi in merito ai seguenti regimi contabili adottati dal professionista:
Alla luce dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, la Fondazione Studi CdL ha rilevato alcuni dubbi circa la correlazione della disposizione del “Decreto Rilancio” con la disciplina speciale del regime forfetario.
Innanzitutto, i soggetti persone fisiche che adottano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività. Sul reddito imponibile così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, pari al 15%. Pertanto, il regime forfetario costituisce un regime “speciale” di determinazione del reddito.
Inoltre, la determinazione del reddito di lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni con modalità analitiche, applicabile a tutti i contribuenti che adottano un regime ordinario oppure semplificato, è costituita dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. Sul punto, I’art. 84, co. 2 del D.L. n. 34/2020 non fa alcun riferimento alle regole imposte dall’art. 54 del TUIR ma si limita a prevedere la determinazione del reddito effettivo individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Infine, ulteriore elemento da tenere in considerazione riguarda l’IVA sugli acquisti: il forfetario che deve rideterminare il reddito in modo analitico dovrebbe considerare l’imposta sul valore aggiunto un costo, non avendo diritto alla sua detrazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".