La percezione del Bonus mamme potrebbe influire negativamente sulla fruizione delle prestazioni sociali agevolate collegate all'ISEE.
Un caso fra tutti è rappresentato dal Bonus nido.
Si tratta di due misure di welfare familiare profondamente diverse per natura e finalità, ma idealmente collegate da un filo conduttore: l’ISEE.
L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, finalizzato a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.
Rilasciato su presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, l’ISEE è determinato (anche) dal reddito familiare, calcolato al 31 dicembre dei due anni precedenti la presentazione della DSU.
Pertanto la fruizione del Bonus mamme nel 2024 influenzerà il valore dell’ISEE 2026, con riflessi anche sul Bonus nido.
Ma come funzionano le due misure? Vediamolo di seguito.
Del Bonus mamme abbiamo avuto già modo di approfondire le caratteristiche in precedenti scritti, a cui si rinvia per i dettagli.
Ai fini dell’oggetto del presento approfondimento, vale qui la pena ricordarne gli aspetti più salienti.
Il Bonus mamme è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 180 a 182, legge 30 dicembre 2023, n. 213) che riconosce:
l’azzeramento della contribuzione previdenziale dovuta, per la quasi generalità dei lavoratori dipendenti, nella misura del 9,19% della retribuzione imponibile.
L’esonero spetta a tutte le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo) con contratto a tempo indeterminato (anche se in somministrazione, in apprendistato o in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro) nonché nelle ipotesi di conversione in contratto a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
A differenza di quanto stabilito per l’esonero IVS parziale del 6 o 7% (articolo 1, comma 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213) non è previsto un tetto reddituale per la sua legittima fruizione, ma esclusivamente un limite massimo di importo fruibile pari a 250 euro mensili su 12 mensilità (3.000 euro annui).
Inoltre, altra particolarità che lo differenzia dall’esonero parziale IVS, l’applicazione del bonus mamme non è automatica, ma subordinata ad una comunicazione di adesione che la lavoratrice interessata deve inviare al datore di lavoro indicando il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
Va infine evidenziato che nelle ipotesi di rapporti di lavoro part time non è prevista una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante e che la lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.
Ovviamente, il risparmio contributivo genera reddito soggetto a tassazione Irpef.
L’INPS ha fornito tutte le indicazioni con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, integrate dalle Faq aggiornate al mese di febbraio 2024.
Diverse sono invece la natura e la finalità del cd. Bonus nido.
Il Bonus nido è un contributo erogato dall'INPS per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare (articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Il bonus spetta:
Il genitore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.
Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 177 e 178, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha elevato l’importo del buono esclusivamente per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE minorenni fino a 40.000 euro e nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.
Per tali nuclei familiari l'incremento del buono è di 2.100 euro. Per i nuclei familiari non rientranti nell’ambito di applicazione dell’incremento continuano invece ad applicarsi gli importi ordinari.
Come chiarito dal dossier parlamentare sulle novità del disegno di legge di Bilancio 2024, la misura dell’incremento (in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui
In attesa delle specifiche istruzioni dell’INPS, si fornisce la seguente tabella degli importi complessivi validi con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
ISEE minorenni in corso di validità |
Importo massimo di base |
Importo complessivo maggiorato per i nuclei familiari nei quali sia già presente almeno un figlio under 10 |
Fino a 25.000,99 euro |
3.000 euro |
3.600 euro |
Da 25.001 euro fino a 40.000 euro |
2.500 euro |
3.600 euro |
Oltre la soglia di 40.000 euro o senza ISEE minorenni o con ISEE che presenta omissioni e/o difformità o con ISEE discordante |
1.500 euro |
- |
Il contributo asilo nido è erogato in 11 mensilità e il rimborso non può superare la retta dell'asilo; il contributo per forme di assistenza domiciliare è invece pagato in un'unica soluzione.
Il bonus nido spetta su domanda da presentare all’INPS, secondo le tempistiche e le modalità indicate annualmente dallo stesso Istituto (generalmente entro il 31 dicembre dell’anno).
Alla domanda, se accolta, segue la presentazione della documentazione attestante il pagamento entro il 31 luglio 2025.
Veniamo ora alle considerazioni finali.
Il bonus mamme erogato in busta paga eleva l’importo del reddito percepito dalla lavoratrice.
Il risparmio contributivo, tradotto in reddito percepito nel 2024, influirà sull’ISEE 2026 ponendo la lavoratrice nelle condizioni di dover fare i conti con i valori limite previsti per il godimento del bonus nido.
La stessa riflessione vale per la lavoratrice (o per il lavoratore) che fruisce, in alternativa, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dell’esonero contributivo parziale IVS (articolo 1, comma 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213 e circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024).
Un controsenso a cui il legislatore dovrebbe porre rimedio con opportuni interventi escluderndo, per esempio, tali importi dal calcolo dell’ISEE, come peraltro è stato previsto per titoli di Stato, buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale (articolo 1, comma 183, legge 30 dicembre 2023, n. 213), esclusi dal calcolo dell'ISEE fino a un valore complessivo di 50.000 euro.
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