Bonus energia e gas del I° trimestre 2023: codici tributo per cessionari

Pubblicato il 07 aprile 2023

La risoluzione n. 17 del 6 aprile 2023 ha istituito cinque codici tributo per permettere ai cessionari dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per il caro energia e gas nel primo trimestre 2023, di utilizzare in compensazione le somme acquisite.

Infatti, la legge di bilancio 2023 ha stabilito delle misure di favore al fine di compensare – almeno parzialmente - il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In materia viene segnalato il provvedimento n. 116285/2023, con cui l’Agenzia delle Entrate ha esteso ai crediti d’imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 le disposizioni del provvedimento del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente dai beneficiari oppure possono essere ceduti, per intero o parzialmente, a terzi.

Per l’utilizzo da parte dei beneficiari originari dei crediti d’imposta in parola, in compensazione, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023 sono stati istituti i relativi codici tributo.

Ora, la risoluzione n. 17 del 6 aprile 2023 consente ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24 fornendo i seguenti codici tributo:

7746” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

NOTA BENE: Possono essere compensati i bonus per i quali i cessionari hanno comunicato all’Agenzia, tramite l’apposita Piattaforma, l’accettazione del credito e l’opzione di utilizzo in compensazione.

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