Bonus del 55% prorogato fino al 2011. Vantaggi e non per contribuenti ed imprese

Pubblicato il 13 dicembre 2010 La legge di Stabilità ha prorogato al 2011 la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. La novità più grande è che le spese sostenute fino a tutto il 2011, saranno detraibili in dieci anni e non più in cinque anni; mentre, non cambiano i tetti di spesa e gli interventi ammessi alla detrazione.

I vantaggi di questo particolare tipo di agevolazione sono diversi a seconda che il soggetto beneficiario sia una persona fisica o lavoratore autonomo oppure un’impresa.

Nel primo caso, è da valutare la convenienza per i singoli soggetti a rallentare il recupero della detrazione fiscale, che, dal prossimo anno, potrà essere spalmata su 10 anni anziché su 5. Inoltre, si dovrà anche valutare la convenienza ad imputare le spese inerenti ai differenti periodi d’imposta. Da ciò, ne scaturisce che per i contribuenti e i loro consulenti fiscali inizia un periodo di simulazioni finalizzate a verificare se è più conveniente anticipare i pagamenti oppure rinviare la detrazione di alcuni incentivi.

Infatti, il contribuente non imprenditore, si può trovare di fronte alla duplice possibilità di anticipare il beneficio fiscale al 2010, per sfruttare la ripartizione della detrazione in 5 anni, senza dover per forza accelerare i lavori, purchè sia accelerato solo il relativo pagamento. Analogamente, i contribuenti che si trovano in difficoltà economiche al momento, possono decidere di rinviare i bonifici al 2011 oppure se hanno effettuato già alcuni pagamenti nel 2010 e i lavori continueranno il prossimo anno, potranno scegliere di non effettuare l’attestazione richiesta per chi vuole iniziare a detrarre dal 2010.

 Si ricorda che, ai fini della detrazione Irpef/Ires del 55%, le spese sostenute per l’effettuazione degli interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici esistenti rilevano soltanto se sono debitamente documentate, se sono effettivamente sostenute dal contribuente e rimaste a suo carico. Cioè è necessario verificare che i pagamenti siano effettuati dal soggetto che intende far valere la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi e se siano rispettate alcune specifiche modalità di pagamento. Per esempio, nel caso dei contribuenti non imprenditori il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario o postale (evidenziando la causale del versamento) e valendo per questi il principio di cassa, deve far fede la data del bonifico.

Diverso è per l’impresa, che applica il principio della competenza nell’imputazione in bilancio dei componenti positivi e negativi di reddito (art. 109 del Tuir). In questo circostanza, infatti, rileva il momento della consegna o della spedizione se si tratta di beni, oppure il momento dell’ultimazione dei lavori, nel caso dei servizi oggetto di contratti di appalto. In questo caso, però, la possibilità di beneficiare del bonus del 55% dipende dall’istallazione o dalla sostituzione dei beni stessi per cui è fondamentale la posa in opera del bene. Il solo acquisto non dà diritto a detrarre il bonus in 5 anni dal 2011 invece che in 10 anni dal prossimo anno. È necessario che entro fine dicembre prossimo, per il bene acquistato per la riqualificazione energetica vi sia anche la posa in opera. Per le imprese che intendono avvalersi della detrazione del 55%, inoltre, non vale il vincolo del pagamento delle spese a mezzo bonifico. Si possono far valere anche altre modalità, come per esempio quelle tramite assegno bancario o postale. Per tali soggetti non rileva il momento effettivo del pagamento della spesa, in quanto, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, non vige il principio di cassa, bensì il principio di competenza.
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