E' iniziata la discussione in Aula al Senato sul disegno di legge di conversione in legge del cd. Decreto Energia, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
Il provvedimento, sul quale il Governo ha preannunciato la volontà di porre la questione di fiducia, è stato licenziato dalle Commissioni riunite Finanze e Industria nella notte dell'8 maggio 2022 e, dopo il via libera di Palazzo Madama, passerà alla Camera dei deputati per la sua approvazione definitiva. Dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 20 maggio.
Durante il passaggio in Commissione, il DDL di conversione del decreto energia, oltre ad aver incamerato le disposizioni del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38 (che viene abrogato, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge), ha subito rilevanti modifiche.
Di seguito si fornisce la panoramica delle novità in arrivo per datori di lavoro e lavoratori.
L'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nel testo in vigore, prevede che, limitatamente all'anno 2022, le aziende private possano assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti buoni carburante o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.
L'importo del valore dei buoni, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
L'emendamento approvato in Commissione opera due modifiche:
Con l'inserimento di un nuovo articolo, il disegno di legge di conversione in legge del decreto energia riconosce effetto retroattivo alla disciplina che tutela i professionisti in caso di infezione da Covid.
Nel dettaglio, si prevede che l'articolo 22-bis del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) si applichi retroattivamente agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).
L'applicazione di tale norma è rimessa ad un decreto del Ministero della Giustizia da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto n. 21 del 2022.
Sanzioni e interessi già pagati non sono rimborsabili e le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse non possono essere oggetto di riesame o annullamento.
Si ricorda che il decreto Sostegni prevede che il professionista abilitato e con mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari può sospendere, per sopravvenuta impossibilità a seguito di infezione da SARS-CoV-2, la trasmissione di atti, documenti e istanze, nonchè i pagamenti verso la pubblica amministrazione.
Tale sospensione non comporta decadenza dalle facoltà, non costituisce inadempimento e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
I termini sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o della quarantena con sorveglianza attiva e fino a 30 giorni dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.
Esteso l'ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali. Viene infatti modificato il comma 9 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La disposizione attualmente prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali (costituiti anche per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022), oltre alla finalità generale di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, possano avere le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Il DDL di conversione in legge del decreto Energia aggiunge a queste la seguente quarta opzione:
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza e l'opzione è esercitata nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria.
La conversione del decreto Energia proroga dal 31 dicembre 2022 (termine da ultimo stabilito dalla conversione in legge del decreto Sostegni ter) al 30 giugno 2024 il limite temporale di applicazione della norma di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Pertanto, fino al 30 giugno 2024, i lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato presso l'agenzia di somministrazione potranno essere inviati in missione a tempo determinato presso l'utilizzatore per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi senza che ciò determini, in capo all'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
La conversione del decreto energia cerca di fare chiarezza sulla questione sorta, all'indomani della emanazione delle istruzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in merito alle modalità operative per le comunicazioni di avvio delle attività dei lavoratori autonomi occasionali (nota prot. 573 del 28 marzo 2022), questione risolta dallo stesso Ispettorato con la nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022. Con quest'ultima nota l'INL ha chiarito che l’obbligo di comunicazione all'ITL competente per territorio si intende assolto se effettuato o con modalità telematiche, tramite l'applicativo rilasciato dal Ministero del lavoro, o attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica (ordinaria e non certificata) messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.
Modificando l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il legislatore prevede che l'unica modalità consentita sia quella informatica.
Sono fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per le quali valgono regole ad hoc.
L'emendamento approvato in Commissione modifica la disciplina sul collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici privi della vista di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113.
Nel dettaglio il riferimento ai "centralinisti non vedenti" e ai "centralinisti telefonici privi della vista" viene sostituito con le seguenti parole "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista".
Si prevede, con una modifica:
Con un nuovo articolo introdotto in Commissione al Senato vengono dettate disposizioni per il visto di ingresso in Italia dei lavoratori marittimi stranieri.
Più nel dettaglio, a modifica dell'art. 27 del Testo unico dell'immigrazione, si prevede che i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno.
Ai fini dell'acquisizione del visto non è richiesto il nulla osta al lavoro.
Si rinvia alle disposizioni del Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione per il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.
Viene introdotta, nell'articolato del disegno di legge di conversione del decreto n. 21 del 2022, una disposizione che modifica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 43-bis, della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), che subordina, per i lavori edili di cui all'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di importo complessivo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento di alcuni benefici (tra cui il superbonus del 110%) alla condizione dell'indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il legislatore specifica ora che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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