A seguito di numerose richieste in merito alla corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare all’atto della domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF), con il messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, l’INPS ha ritenuto utile chiarire la computabilità o meno del bonus bebè e del premio alla nascita, ai fini sia del riconoscimento del diritto all’ANF che della determinazione della relativa misura.
Acquisito il parere del Coordinamento Generale Legale dell’Istituto, che si è espresso sulle prestazioni in commento alla luce della normativa vigente ed in considerazione delle peculiarità delle stesse, l’Istituto Previdenziale ha affermato la totale esclusione dalla formazione del reddito complessivo dei benefici economici su richiamati. Ne deriva che, sia il bonus bebè che il premio alla nascita, non fanno reddito ai fini della percezione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF).
Il bonus bebè è stato disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento dalla L. n. 190/2014, ed era valevole per un periodo di tre anni a favore dei nati o adottati nel triennio 2015 – 2017. Successivamente, la L. n. 205/2017 ha prorogato la misura anche per l’anno 2018, ma esclusivamente per un anno.
Ora, l’art. 23-quater del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, ha nuovamente ampliato la misura ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. L’estensione del beneficio economico è accompagnato anche da una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
Si ricorda, a tal proposito, che il beneficio economico è pari a 960 euro annuali. A tal fine, il legislatore ha dedicato:
Il premio alla nascita, introdotto dall’art. 1, co. 353 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), attribuisce appunto un premio alla nascita, o all’adozione di minore, di 800 euro. La richiesta può essere fatta dalla futura madre all’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Esso è operativo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e corrisposto in unica soluzione dall’INPS. Dal punto di vista fiscale non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del Dpr. n. 917/1986.
L’INPS è stato interrogato in merito alla corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare, come trattamenti di famiglia (assegno di natalità e bonus bebè), all’atto della domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF).
La richiesta di chiarimenti riguarda anche i benefici attribuiti dal legislatore provinciale e regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, ossia:
Per quanto riguarda l’assegno di natalità e il premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, l’INPS li esclude comunque dalla formazione del reddito complessivo. Pertanto, non devono essere considerati ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.
Con riferimento, invece, agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di reddito di garanzia, contributo famiglie numerose e assegno regionale per il nucleo familiare, è ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cd. redditi esenti di cui all’art. 34, co. 3, del Dpr. n. 601/1973.
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