Dallo scorso 10 agosto è entrato in vigore il cd. Decreto Aiuti-bis. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante le attese misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2022.
Il disegno di legge di conversione in legge (ddl n. 2685) è stato assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente del Senato prima della pausa estiva ed è atteso in Aula il prossimo 6 settembre.
In attesa di conoscere gli esiti del percorso parlamentare di conversione, che deve obbligatoriamente concludersi entro l'8 ottobre 2022, è utile dare conto di una importante novità per i collaboratori sportivi.
La novità riguarda l'ormai noto bonus di 200 euro, la cui platea di beneficiari è stata estesa dall'articolo 22 del decreto Aiuti-bis.
L'articolo 22 del Decreto Aiuti-bis riconosce l’indennità dei 200 euro di cui all'articolo 31 del decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), anche in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del decreto aiuti non hanno beneficiato dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, perchè interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. E' il caso, per esempio, dei cassaintegrati e delle lavoratrici rientrate dalla maternità. L'indennità è corrisposta nel mese di ottobre 2022 dai datori di lavoro e conguagliata nello stesso mese.
Il bonus è poi riconosciuto ai pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022 nonchè, su domanda degli interessati e a determinate condizioni, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca (INPS, comunicato stampa 16 agosto 2022).
Infine, per quanto qui di interesse, il bonus è riconosciuto anche ai collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall’ulteriore crisi energetica.
La lettera c) dell'articolo 22 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 inserisce nel novero dei beneficiari della nuova una tantum di 200 euro introdotta dagli articoli 31 e 32 del decreto aiuti anche la categoria dei collaboratori sportivi, esclusi in prima battuta dal beneficio.
L'indennità è erogata automaticamente (pertanto non sarà necessario presentare domanda) da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che abbiano beneficiato delle indennità Covid ovvero, più nel dettaglio, di almeno una delle indennità emergenziali previste dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, in particolare:
N.B. Si stima che l’estensione della platea dei beneficiari riguarderà circa 148.000 soggetti, con un fabbisogno complessivo di euro 30 milioni (Relazione tecnica al ddl n. 2685), fabbisogno esattamente compensato dalle risorse stanziate e trasferite, per il 2022, a Sport e Salute S.p.A.
E' previsto infine che Sport e Salute S.p.A. e INPS si scambino tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento e per la più corretta e tempestiva applicazione della misura.
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