Nell’occuparsi di un servizio di bike sharing, l’Agenzia introduce un principio applicabile a tutti quei servizi gestiti tramite piattaforme elettroniche e pagati tramite app su internet anche se il pagamento avviene in modo tracciabile.
L’istante è una società che vuole erogare un servizio di bike sharing, fruibile attraverso una app installata su telefonini o tablet, che, grazie ad un Gps all'interno del dispositivo, fornisce all'utente, durante il percorso, altri servizi quali informazioni storiche, culturali e naturalistiche, con addebito automatico del corrispettivo su carta di credito o paypal.
Essendo un servizio che si svolge completamente in forma automatizzata e attraverso sistemi di pagamento tracciabili, il contribuente chiede se tale prestazione rientri tra i "servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione" (art. 22, comma 6-ter, Dpr 633/1972), per i quali l'articolo 1 del decreto Mef del 27 ottobre 2015 ha disposto l'esonero da qualunque obbligo di certificazione.
Circa gli adempimenti a suo carico, l’istante ritiene corretto che, in caso di cliente privato persona fisica, l’incasso venga annotato nel registro dei corrispettivi, mentre, in caso di ciclista (soggetto Iva oppure no) che chiede la fattura, la stessa dovrà essere consegnata all’utente a mezzo e-mail e trasmessa tramite Sdi.
Nella sua risposta n. 396 dell’8 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate osserva che il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Tali servizi, infatti, sono stati espressamente individuati dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento Ue 282 del 2011, come quei servizi “forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".
Pertanto, secondo l’Agenzia, il bike sharing più che rientrare tra i servizi elettronici resi a committenti privati è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano "gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.", realizzando di fatto un "servizio complesso".
Di conseguenza, quindi, il fornitore ha l'obbligo di certificare il servizio di bike sharing mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, fino all'entrata in vigore, nel 2020, dell'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 127/2015.
Inoltre, aggiunge l’Agenzia, nel caso in cui il fornitore fosse in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.
Si tratta di una precisazione molto importante perché estendibile, oltre che ai servizi di bike e car sharing, anche ai servizi collegati alla sharing economy e alla gig economy, che non possono essere fatti rientrare tra i servizi a distanza né, appunto, tra i servizi elettronici, per i quali è previsto l’esonero da qualunque obbligo di certificazione.
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