A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 221/2015, art. 5, commi 4 e 5, l’INAIL, con circolare n. 14 del 25 marzo 2016, ha riassunto la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere anche con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede.
Ricorda l’Istituto che l’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando:
In effetti, la valutazione sulla necessità dell’uso del mezzo privato di trasporto viene condotta con “criteri di ragionevolezza” con riferimento ai casi specifici.
Tuttavia, sottolinea la circolare INAIL n. 14/2016, alla luce della nuova normativa la suddetta valutazione risulta superflua per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo è considerato sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.
Chiaramente le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri, alle fattispecie in istruttoria ed a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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