L’INPS ha chiarito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è cessato il suo ruolo di sostituto d’imposta con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.
Da tale data, l’Istituto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.
Quindi, con messaggio n. 3505 dell’8 settembre 2017, l’INPS ha specificato che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730, anche se riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito de quo, l’Istituto non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730, ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017.
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