Ammortizzatori sociali. Sufficiente l’attestazione di adempimento dei sindacati

Pubblicato il 08 febbraio 2022

Con il messaggio 8 febbraio 2022, n. 606, l’Istituto previdenziale fornisce i chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Le novità riguardanti la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sono disciplinate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Con la circolare 1° febbraio 2022, n. 18, l’Inps comunicava i termini di trasmissione delle istanze di cassa integrazione ordinaria, di CISOA e di assegno di integrazione salariale.

Tuttavia, con il presente messaggio, l’Istituto rende noto che - a seguito del rilascio del sistema “CIGWEB” - le istanze dei trattamenti di integrazione salariale relative ai periodi di sospensione o riduzione della prestazione di lavoro - dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 - potranno essere inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data dell’8 febbraio 2022 (ossia 23 febbraio).

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni in tema di informazione e consultazione sindacale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’Istituto conferma che nei casi in cui le Associazioni Sindacali attestino che il procedimento previsto dall’articolo 14 sia stato regolarmente adempiuto, non sarà necessario dare prova delle comunicazioni di cui all’articolo 14.

Durante la trasmissione delle istanze di accesso, i datori di lavoro dovranno allegare la predetta attestazione.

In caso di inadempienza, sarà compito delle Strutture territoriali richiedere la dichiarazione, attivando, altresì, il supplemento istruttorio ai sensi dell’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.

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