La regola che preclude al padre adottivo il godimento dell’indennità di maternità, in posizione di parità con la madre, ha cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione.
Questo, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale n. 385/2005, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del Decreto legislativo n. 151 del 2001, “nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima”.
Difatti, il principio di parità tra i genitori adottivi “conforma la disciplina dell’indennità di maternità, che oramai vive nell’ordinamento, innervata dal principio ordinatore” introdotto dalla Corte.
E’, pertanto, errato ritenere che detta sentenza non dispieghi alcuna influenza sulla definizione delle vicende successive, e, in particolare, in quella da ultimo esaminata dalla Corte costituzionale, chiamata dalla Corte d’appello di Trieste a vagliare la legittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 citati, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal Decreto legislativo n. 80/2015, nella parte in cui vietano l’erogazione dell’indennità di maternità al padre adottivo anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione.
La specifica questione era stata sollevata, nella specie, in ordine all’appello proposto da un avvocato iscritto alla Cassa forense, che aveva chiesto a quest’ultima il riconoscimento dell’indennità di maternità in riferimento all’adozione di tre minori stranieri, deducendo, a fondamento della richiesta, che la moglie aveva rinunciato espressamente all’indennità di maternità di sua spettanza; richiesta, tuttavia, che era stata respinta dall’Ente di previdenza dei legali, sul presupposto che la citata sentenza n. 385/2005 si configurasse come “sentenza additiva di principio” e non fosse autoapplicativa prima di apposito intervento del legislatore.
Interpretazione disattesa dai giudici costituzionali – sentenza n. 105 del 23 maggio 2018 – secondo i quali, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità riferita, riguardante i liberi professionisti iscritti a enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, la regola che preclude al padre adottivo il godimento dell’indennità di maternità, in posizione di parità con la madre, ha cessato di avere efficacia e non è più applicabile, come detto, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta.
Difatti – si legge nella decisione – le dichiarazioni di illegittimità costituzionale corredate dall’addizione di un principio, enunciato in maniera puntuale e quindi suscettibile di diretta applicazione, impongono di ricercare all’interno del sistema la soluzione più corretta, e ciò anche quando, come nel caso esaminato, la sentenza ne ha rimesso l’attuazione al legislatore.
Così, nelle more dell’intervento legislativo, la norma applicabile, idonea a produrre effetti nell’ordinamento, è solo quella che si ispira al principio enunciato dalla Corte costituzionale.
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