Per poter operare in qualità di intermediari sul sito INPS, e quindi svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei dipendenti, gli Avvocati ed i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono tenuti, ai sensi dell’art. 1, co. 1 della L. n. 12/1979, a effettuare un’apposita comunicazione telematica.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019.
Gli avvocati devono far pervenire la suddetta richiesta, tramite l’indirizzo di posta certificata comunicato ai rispettivi Ordini, alla Direzione centrale Entrate e recupero Crediti (dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it), specificando nell’oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato” e allegando i seguenti documenti:
I commercialisti, invece, devono far pervenire la comunicazione alla casella di posta certificata della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi (dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it), specificando nell’oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.
Dopo il censimento, i professionisti possono recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto Previdenziale, esibendo il modulo “SC64” e richiedere il rilascio del Pin con l’estensione per operare con i servizi aziendali.
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